Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi  dell'art.  1,
qualora l'ammontare delle richieste di accesso  di  cui  all'art.  2,
comma 2, superi la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria  di
impresa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, partecipano in misura
proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. 
  2. La  percentuale  di  partecipazione,  da  applicare  a  ciascuna
richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare
della quota di  Fondo  assegnata  a  ciascuna  categoria  di  impresa
all'importo complessivo degli stati  di  avanzamento  lavori  cui  si
riferiscono le suddette richieste riferiti  alla  medesima  categoria
d'impresa. 
  3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, applicano la  percentuale
calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singolo intervento. 
  4. Nell'ambito della  ripartizione  del  Fondo,  purche'  l'importo
totale  delle  richieste  ammissibili  rientri  nella  disponibilita'
complessiva del Fondo pari ad euro 550.000.000,00 per l'anno 2023, in
caso sussista  una  eccedenza  e  una  contestuale  insufficienza  di
risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle  categorie
di impresa piccola, media e grande,  ai  fini  dell'erogazione  delle
risorse ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale
per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi
opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in  base  agli
importi ammessi, secondo il principio di proporzionalita' di  cui  ai
commi 1 e 2.