Art. 4 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 2, superi la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. 2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo degli stati di avanzamento lavori cui si riferiscono le suddette richieste riferiti alla medesima categoria d'impresa. 3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singolo intervento. 4. Nell'ambito della ripartizione del Fondo, purche' l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilita' complessiva del Fondo pari ad euro 550.000.000,00 per l'anno 2023, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande, ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi ammessi, secondo il principio di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2.