Art. 5 1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 4, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.