Art. 5 
 
  1. Nel caso di raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  di  cui
all'art. 1, comma 4, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assegnano
il  contributo  riconosciuto  a  valere  sulle  risorse   del   Fondo
all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire  le  risorse  alle
imprese  facenti  parte  del  raggruppamento  in  base   ad   accordi
intercorsi tra le medesime imprese.