Art. 3 Riconoscimento degli organismi pagatori 1. Le regioni prive di un proprio organismo pagatore, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC), apposita istanza all'autorita' competente, specificando che i regimi di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento di organismo pagatore sono tutti quelli che, per loro natura, non devono essere gestiti a livello nazionale. 2. Le regioni che, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano istituito con legge regionale servizi od organismi ai fini del riconoscimento di organismo pagatore, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC), apposita istanza all'autorita' competente, specificando i regimi di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento di organismo pagatore. 3. All'istanza deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la conformita' dei soggetti istanti, di cui ai commi 1 e 2, ai criteri indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2022/127. In particolare: a) l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilita' dell'organismo o del servizio, nonche' la struttura organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenza della natura giuridica dei contratti di lavoro del personale dell'organismo che dia un'adeguata garanzia di stabilita', in coerenza con il regolamento (UE) 2022/127; b) atti inerenti alle attivita' di formazione del personale, con particolare riferimento alla materia di sensibilizzazione al problema delle frodi, in linea con quanto previsto al paragrafo 1 lettera c) punto iii) dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/127 ove si indica un sistema di misure ad hoc idonee a delineare una strategia antifrode dell'organismo pagatore; c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1 lettera d) dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/127; d) la descrizione delle procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme unionali; e) la descrizione delle procedure di monitoraggio per prevenire ed individuare frodi e irregolarita'; f) la descrizione delle procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali si deve avere il riconoscimento; g) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; h) gli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA, in cui si attesta l'idoneita' del sistema informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione unionale; i) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per annotare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che siano riscossi; j) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse; k) il mansionario. 4. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato I al regolamento (UE) 2022/127, nonche' alle specifiche Linee direttrici adottate dalla Commissione europea. 5. L'autorita' competente, ricevuta l'istanza provvede ad individuare l'organismo di audit di cui all'art. 2. 6. L'autorita' competente, individuato l'organismo di cui al comma 5, nei successivi cinque giorni provvede a trasmettere allo stesso la documentazione di cui al comma 3, necessaria alla predisposizione della relazione cosi' come previsto dall'art. 1, paragrafo 4, comma 2, del regolamento (UE) 2022/128. 7. Entro venti giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, l'organismo di audit, comunica, con PEC, al richiedente il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione unionale, dandone avviso all'autorita' competente. 8. Il termine entro il quale l'organismo di audit completa l'istruttoria e' fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' di verifica. 9. Entro trenta giorni dal completamento delle attivita' di verifica di cui al comma 7, l'organismo di audit presenta all'autorita' competente, mediante PEC, la relazione di cui al comma 6. 10. L'autorita' competente, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, procede, nei successivi trenta giorni, sulla base della relazione dell'organismo di audit, all'adozione dell'atto formale per il riconoscimento ove ritiene sussistenti i requisiti a tal fine prescritti dalla regolamentazione comunitaria di settore. 11. L'organismo di coordinamento AGEA, nell'avviso di cui al comma 10, si esprime tenuto, altresi', conto di quanto previsto all'art. 9, paragrafo 3, all'art. 10 e all'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. 12. L'organismo di coordinamento AGEA sovraintende alle modalita' di passaggio di competenze tra l'AGEA organismo pagatore ed il nuovo organismo pagatore.