Art. 3 
 
               Riconoscimento degli organismi pagatori 
 
  1. Le regioni prive di un proprio organismo pagatore, ai  fini  del
riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed  organismi  dalle
stesse istituiti, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC),
apposita istanza all'autorita' competente, specificando che i  regimi
di spesa per i quali e'  richiesto  il  riconoscimento  di  organismo
pagatore sono tutti quelli che, per loro natura,  non  devono  essere
gestiti a livello nazionale. 
  2. Le regioni che, anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto, abbiano istituito con legge regionale servizi  od  organismi
ai fini del riconoscimento  di  organismo  pagatore,  inoltrano,  con
posta elettronica certificata (PEC), apposita  istanza  all'autorita'
competente, specificando i regimi di spesa per i quali  e'  richiesto
il riconoscimento di organismo pagatore. 
  3. All'istanza deve essere  allegata  la  documentazione  idonea  a
dimostrare la conformita' dei soggetti istanti, di cui ai commi  1  e
2, ai criteri indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2022/127.
In particolare: 
    a) l'atto  costitutivo  dell'organismo  o  del  servizio  e,  ove
prescritto, lo  statuto,  da  cui  devono  risultare  i  poteri,  gli
obblighi e le responsabilita' dell'organismo o del servizio,  nonche'
la struttura organizzativa, la definizione  delle  funzioni  e  della
pianta organica con evidenza della natura giuridica dei contratti  di
lavoro del personale dell'organismo che dia un'adeguata  garanzia  di
stabilita', in coerenza con il regolamento (UE) 2022/127; 
    b) atti inerenti alle attivita' di formazione del personale,  con
particolare riferimento alla materia di sensibilizzazione al problema
delle frodi, in linea con quanto previsto al paragrafo 1  lettera  c)
punto iii) dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/127 ove si indica
un sistema  di  misure  ad  hoc  idonee  a  delineare  una  strategia
antifrode dell'organismo pagatore; 
    c) gli eventuali atti formali attraverso i quali  si  attribuisce
ad altri organismi  o  servizi  la  delega  di  funzioni  di  cui  al
paragrafo 1 lettera d) dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/127; 
    d) la descrizione delle procedure amministrative, contabili e  di
controllo  interno  sulla  base  delle  quali  saranno  effettuati  i
pagamenti in attuazione delle norme unionali; 
    e) la descrizione delle procedure di monitoraggio  per  prevenire
ed individuare frodi e irregolarita'; 
    f) la descrizione delle  procedure  e  la  documentazione  per  i
regimi di spesa per i quali si deve avere il riconoscimento; 
    g)  le  disposizioni  adottate  per  la  tutela  degli  interessi
finanziari dell'Unione europea; 
    h) gli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA,
in cui si attesta l'idoneita' del sistema informatico  dell'organismo
o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso  dei  dati
necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione unionale; 
    i) il sistema istituito per individuare tutti gli importi  dovuti
e per annotare in un registro dei debitori tutti i debiti  prima  che
siano riscossi; 
    j) le  misure  adottate  e  gli  atti  comprovanti  l'assenza  di
conflitti di interesse; 
    k) il mansionario. 
  4. Ai fini del riconoscimento, gli organismi  o  servizi  istituiti
dalle regioni si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato  I  al
regolamento (UE) 2022/127, nonche' alle specifiche  Linee  direttrici
adottate dalla Commissione europea. 
  5.  L'autorita'  competente,   ricevuta   l'istanza   provvede   ad
individuare l'organismo di audit di cui all'art. 2. 
  6. L'autorita' competente, individuato l'organismo di cui al  comma
5, nei successivi cinque giorni provvede a trasmettere allo stesso la
documentazione di cui al comma  3,  necessaria  alla  predisposizione
della relazione cosi' come previsto dall'art. 1, paragrafo  4,  comma
2, del regolamento (UE) 2022/128. 
  7. Entro venti giorni dalla ricezione della documentazione  di  cui
al comma 3, l'organismo di audit, comunica, con PEC,  al  richiedente
il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni
per  il  riconoscimento  previste  dalla  regolamentazione  unionale,
dandone avviso all'autorita' competente. 
  8.  Il  termine  entro  il  quale  l'organismo  di  audit  completa
l'istruttoria e' fissato in  novanta  giorni  dalla  data  di  inizio
dell'attivita' di verifica. 
  9.  Entro  trenta  giorni  dal  completamento  delle  attivita'  di
verifica  di  cui  al  comma  7,  l'organismo   di   audit   presenta
all'autorita' competente, mediante PEC, la relazione di cui al  comma
6. 
  10. L'autorita' competente, acquisito  l'avviso  dell'organismo  di
coordinamento AGEA, procede, nei successivi trenta giorni, sulla base
della  relazione  dell'organismo  di  audit,  all'adozione  dell'atto
formale per il riconoscimento ove ritiene sussistenti i  requisiti  a
tal fine prescritti dalla regolamentazione comunitaria di settore. 
  11. L'organismo di coordinamento AGEA, nell'avviso di cui al  comma
10, si esprime tenuto, altresi', conto di quanto previsto all'art. 9,
paragrafo 3, all'art. 10 e all'art. 54, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) 2021/2116. 
  12. L'organismo di coordinamento AGEA sovraintende  alle  modalita'
di passaggio di competenze tra l'AGEA organismo pagatore ed il  nuovo
organismo pagatore.