Art. 4 Riconoscimento provvisorio 1. Qualora, all'esito delle attivita' di verifica di cui all'art. 3, l'autorita' competente accerti che non risultano soddisfatte le condizioni prescritte per il riconoscimento, in conformita' all'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/128, fornisce all'organismo o servizio, con lettera inviata tramite PEC, le istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per il riconoscimento. 2. Al fine di consentire all'organismo o servizio di attuare le modifiche necessarie per soddisfare le condizioni di cui al comma 1, con apposito decreto dell'autorita' competente puo' essere accordato il riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sara' fissato in funzione della gravita' del problema riscontrato e, comunque, non superiore a dodici mesi. 3. Il termine di cui al comma 2, puo' essere prorogato, in casi debitamente giustificati e previa autorizzazione della Commissione europea, su richiesta dello Stato membro. 4. Il riconoscimento a titolo provvisorio e' accordato esclusivamente nelle ipotesi in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarita' delle operazioni oggetto di finanziamento dell'Unione europea.