Art. 4 
 
                     Riconoscimento provvisorio 
 
  1. Qualora, all'esito delle attivita' di verifica di  cui  all'art.
3, l'autorita' competente accerti che non  risultano  soddisfatte  le
condizioni prescritte per il riconoscimento, in conformita'  all'art.
1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/128, fornisce all'organismo
o servizio, con lettera inviata tramite PEC, le istruzioni  indicanti
le condizioni da rispettare per il riconoscimento. 
  2. Al fine di consentire all'organismo o  servizio  di  attuare  le
modifiche necessarie per soddisfare le condizioni di cui al comma  1,
con apposito decreto dell'autorita' competente puo' essere  accordato
il riconoscimento a titolo  provvisorio  per  un  periodo  che  sara'
fissato in  funzione  della  gravita'  del  problema  riscontrato  e,
comunque, non superiore a dodici mesi. 
  3. Il termine di cui al comma 2, puo'  essere  prorogato,  in  casi
debitamente giustificati e previa  autorizzazione  della  Commissione
europea, su richiesta dello Stato membro. 
  4.  Il   riconoscimento   a   titolo   provvisorio   e'   accordato
esclusivamente nelle  ipotesi  in  cui  le  carenze  riscontrate  non
incidano sulla regolarita' delle operazioni oggetto di  finanziamento
dell'Unione europea.