Art. 5 Effetti del riconoscimento 1. Le competenze e le funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116, dal regolamento delegato (UE) 2022/127 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, sono attribuite all'organismo pagatore con decorrenza dalle campagne o annualita' che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento.