Art. 5 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1. Le competenze  e  le  funzioni  previste  dal  regolamento  (UE)
2021/2116, dal regolamento delegato (UE) 2022/127 e  dal  regolamento
di esecuzione (UE) 2022/128, sono attribuite  all'organismo  pagatore
con   decorrenza   dalle   campagne   o   annualita'   che   iniziano
nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento.