Art. 7 
 
                     Riesame del riconoscimento 
 
  1. In conformita' all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
2022/128, l'autorita' competente esercita una  costante  supervisione
sugli  organismi  pagatori,  anche   per   mezzo   dell'esame   delle
certificazioni  e  delle  relazioni  redatte   dagli   organismi   di
certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei
medesimi dei criteri per il riconoscimento. 
  2. L'attivita' di supervisione di cui al  comma  1  e'  esercitata,
altresi', sulla base  di  ogni  utile  elemento  che  l'organismo  di
coordinamento AGEA fornisce all'autorita' competente. 
  3. Qualora una o piu' condizioni prescritte per  il  riconoscimento
non siano piu' rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla
capacita' di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori,
l'autorita'  competente  sottopone  a  verifica   il   riconoscimento
concesso all'organismo pagatore. 
  4. Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui al  comma  3,
l'autorita' competente comunica all'organismo pagatore interessato il
relativo piano di interventi correttivi da attuare nonche' il termine
entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque,  non
puo' essere superiore a dodici mesi. 
  5. L'autorita' competente informa la Commissione europea in  merito
al piano e alla sua esecuzione.