IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai
sensi del quale, al fine di favorire gli investimenti, da  realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017,  2018  e  2019,
sono assegnati alle regioni spazi finanziari  nell'ambito  dei  patti
nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui; 
  Visto l'art. 1, comma 495 ter, della  predetta  legge  n.  232  del
2016, che dispone che gli spazi finanziari di cui al comma  495  sono
ripartiti  tra  le  Regioni   a   statuto   ordinario   sulla   base,
rispettivamente, delle tabelle 1 e 2. Gli  spazi  finanziari  di  cui
alla tabella 1 sono utilizzati dalle  regioni  per  effettuare  nuovi
investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al  2022,  e  gli  spazi
finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati  dalle  regioni  per
effettuare nuovi investimenti in ciascuno  degli  anni  dal  2019  al
2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il  31  luglio  2019  le
medesime regioni adottano  gli  atti  finalizzati  all'impiego  delle
risorse, assicurando almeno l'esigibilita' degli impegni nel medesimo
anno di riferimento per la quota di competenza di  ciascuna  regione,
come indicata per ciascun  anno  nelle  tabelle  1  e  2  di  seguito
riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 e'
disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione
di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati  dal
risultato di amministrazione presunto o dal  ricorso  al  debito,  in
misura almeno corrispondente agli importi indicati nella  tabella  2.
Gli stanziamenti riguardanti le spese di  investimento  iscritti  nel
bilancio di previsione  2019-2021  relativamente  all'esercizio  2019
risultano  incrementati  rispetto  alle  previsioni  definitive   del
bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in
misura almeno corrispondente agli importi indicati nella  tabella  2.
Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo,  gli  investimenti
che le singole regioni sono chiamate  a  realizzare,  secondo  quanto
stabilito  nei  periodi  precedenti,  sono   considerati   nuovi   se
effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che
incrementa gli stanziamenti riguardanti gli  investimenti  diretti  e
indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata  nelle
tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso  il  sistema
di   monitoraggio   opere   pubbliche   della   Banca   dati    delle
amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo
20 dicembre 2011, n. 229. A  tal  fine  le  regioni  provvedono  alla
trasmissione delle informazioni  riguardanti  i  propri  investimenti
diretti effettuati a valere  sugli  spazi  assegnati  e  assumono  le
iniziative  necessarie   affinche'   le   pubbliche   amministrazioni
beneficiarie dei propri  contributi  erogati  a  valere  sugli  spazi
finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni  riguardanti
gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni  certificano
l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2
di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello
di  riferimento,  mediante  apposita   comunicazione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. In caso di  mancata  o  parziale  realizzazione
degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede
che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni
relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAPMOP); 
  Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai
sensi del quale  il  ripiano  del  disavanzo  al  31  dicembre  2014,
disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre  venti
esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la  propria
spesa attraverso il progressivo  incremento  degli  investimenti.  Il
disavanzo di cui al  periodo  precedente  e'  quello  risultante  dal
consuntivo o, nelle more dell'approvazione del  rendiconto  da  parte
del consiglio regionale, quello risultante dal  consuntivo  approvato
dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti
si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 205  del  2017,  ai
sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018
al 2026, incrementano i pagamenti  complessivi  per  investimenti  in
misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017
rideterminato  annualmente   applicando   all'anno   base   2017   la
percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5  per  cento  per
l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4  per  cento  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo
non rilevano gli investimenti aggiuntivi di  cui  all'art.  1,  commi
140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e,  per  il
solo calcolo relativo all'anno  2018,  i  pagamenti  complessivi  per
investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono
essere desunti anche dal preconsuntivo; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n.
205 del 2017, ai sensi del quale le  regioni  di  cui  al  comma  779
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
comma 780  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,   mediante   apposita   comunicazione    al    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato; 
  Visto il comma 886 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n.
145, ai sensi del quale la Regione Siciliana puo' applicare  i  commi
da 779 a 781 dell'art. 1 della legge n. 205 del  2017,  a  condizione
che  nel  2018  abbia  incrementato  gli  impegni  delle  spese   per
investimento dell'esercizio 2018 in misura non  inferiore  al  2  per
cento rispetto al corrispondente valore del 2017; 
  Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della citata legge n.  145  del
2018,  che  disciplinano  il   rilancio   e   l'accelerazione   degli
investimenti pubblici delle regioni a statuto  ordinario  attribuendo
per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2  milioni  di  euro  per
l'intero comparto, con possibilita' di  rimodulazione  degli  importi
spettanti alle singole regioni - indicati nella  tabella  4  allegata
alla predetta legge n. 145 del 2018 - con accordo da sancire in  sede
di Conferenza permanente fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' la  destinazione
di un importo di almeno 800 milioni di  euro  per  il  2019  e  565,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021  e  2022  a  nuovi
investimenti, sia diretti che indiretti; 
  Visto il comma 835 della medesima legge n. 145 del 2018,  ai  sensi
del quale, al  fine  di  rilanciare  e  accelerare  gli  investimenti
pubblici,  alle  regioni  a  statuto  ordinario  e'   attribuito   un
contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020,  indicando
i relativi importi spettanti  a  ciascuna  regione  nella  tabella  5
allegata alla legge stessa e possono essere modificati, a  invarianza
del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il  31
gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il comma 836 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del
quale il contributo di cui al comma 835 e' destinato dalle regioni  a
statuto ordinario al finanziamento di nuovi  investimenti  diretti  e
indiretti, per un importo almeno pari  a  343  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 467,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  467,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 
  Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del  2018,
ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento  le  regioni  certificano  l'avvenuto  impegno  di   tali
investimenti mediante  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
rinviando ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze la definizione  delle  modalita'  del  monitoraggio  e  della
certificazione; 
  Visto il comma 840 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del  2018,
ai sensi del quale in  caso  di  mancato  o  parziale  impegno  degli
investimenti previsti nelle tabelle 4  e  5  allegate  alla  presente
legge in ciascun esercizio, la regione e' tenuta a effettuare,  entro
il 31 maggio dell'anno  successivo,  un  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di importo  corrispondente  al  mancato  impegno
degli investimenti di cui alle tabelle 4 e  5.  In  caso  di  mancato
versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei  conti  aperti  presso  la
Tesoreria dello Stato; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  cui  al  comma  839
dell'art. 1 della citata legge del 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per l'esercizio 2022, le regioni a statuto ordinario  forniscono
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato -  le  informazioni  concernenti  gli
investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1,  comma  495-ter,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, commi da  833  a  836,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i tempi, le modalita'  e  i
prospetti definiti dall'allegato A al presente  decreto.  Le  regioni
interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  forniscono,  altresi',   le   informazioni
concernenti gli  investimenti  realizzati  ai  sensi  della  predetta
norma, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato
A al presente decreto. 
  2. Gli enti di  cui  al  comma  1  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2023,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico - finanziaria, ove previsto,  relativa  alla  realizzazione
degli investimenti previsti dall'art. 1, comma 495-ter della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma 780 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e dall'art. 1,  commi  da  833  a  836  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalita'  contenute
nell'allegato  B  al  presente  decreto.  La  trasmissione  per   via
telematica  della  certificazione  ha  valore  giuridico   ai   sensi
dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni. 
  3. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 dicembre 2022 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta