Art. 1-ter 
 
         ((Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito 
          nell'ambito delle attivita' di politica militare 
 
  1.  Nel  capo  III  del  titolo  II  del  libro  terzo  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 544 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 544-bis (Acquisizioni nell'ambito delle attivita' di politica
militare). - 1. Per le iniziative aventi  finalita'  di  mantenimento
della  pace  e  della  sicurezza  internazionale,  nonche'   per   le
iniziative umanitarie e di tutela dei  diritti  umani,  il  Ministero
della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti
pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato, per la
successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali
di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento,  e  di
servizi nonche' alla realizzazione di lavori e opere,  ad  esclusione
dei materiali di cui all'articolo 2 della legge  9  luglio  1990,  n.
185. 
  2. Con uno o piu' provvedimenti del Capo di  stato  maggiore  della
difesa e' definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori  e
delle opere di cui al comma 1,  anche  ai  fini  delle  procedure  in
materia di scarico contabile.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          dell'articolo 447, comma 1,  lettera  o)  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  [Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare], pubblicato nel Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  140  del  18
          giugno 2010: 
                «Art. 447 (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
          titolo si intende: 
                  a)-n) (omissis); 
                  o)  per  materiali:  le  armi,  gli  armamenti,  le
          munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli  e
          i carburanti, gli  attrezzi,  i  mobili,  gli  utensili,  i
          viveri,   i   foraggi,   i   medicinali,   il    vestiario,
          l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i  combustibili,
          le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri  beni
          destinati  al  servizio  istituzionale.  I   materiali   si
          distinguono in: 
                    1) materiali in duplice uso, quando il  materiale
          non e' specificatamente militare; 
                    2) materiali  specificatamente  militari,  quando
          sono destinati esclusivamente ai fini  delle  Forze  armate
          ovvero a Forze di polizia e  solo  eccezionalmente  possono
          essere consegnati, per  ragioni  tecniche,  in  provvisoria
          custodia a terzi, al riguardo abilitati; la  custodia  deve
          risultare da prova scritta;». 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990,  n.  185  [Nuove
          norme  sul  controllo  dell'esportazione,  importazione   e
          transito dei  materiali  di  armamento],  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990: 
                «Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini  della
          presente legge, sono materiali di armamento quei  materiali
          che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 
              2. I materiali di armamento di  cui  al  comma  1  sono
          classificati nelle seguenti categorie: 
                a) armi nucleari, biologiche e chimiche; 
                b)   armi   da   fuoco   automatiche    e    relativo
          munizionamento; 
                c) armi ed armamento di  medio  e  grosso  calibro  e
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3; 
                d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; 
                e) carri e veicoli appositamente  costruiti  per  uso
          militare; 
                f)  navi  e  relativi  equipaggiamenti  appositamente
          costruiti per uso militare; 
                g)    aeromobili    ed    elicotteri    e    relativi
          equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; 
                h) polveri, esplosivi, propellenti, ad  eccezione  di
          quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo
          1; 
                i) sistemi o apparati elettronici,  elettro-ottici  e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare; 
                l)   materiali   speciali   blindati    appositamente
          costruiti per uso militare; 
                m) materiali specifici per l'addestramento militare; 
                n)   macchine,   apparecchiature   ed    attrezzature
          costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
          delle armi e delle munizioni; 
                o) equipaggiamenti speciali  appositamente  costruiti
          per uso militare. 
              3. L'elenco dei materiali di armamento, da  comprendere
          nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche  con
          riferimento ai prodotti per la difesa di  cui  all'allegato
          alla  direttiva  2009/43/CE,  e  successive  modificazioni.
          L'individuazione  di  nuove  categorie  e   l'aggiornamento
          dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi  necessari
          da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto  del
          Ministro della difesa, di concerto  con  i  Ministri  degli
          affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle  finanze
          e dello sviluppo economico, avuto  riguardo  all'evoluzione
          della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche'
          agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 
              4.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
          materiali di armamento: 
                a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti
          verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio
          e quei componenti specifici dei materiali di cui  al  comma
          2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; 
                b) limitatamente  alle  operazioni  di  esportazione,
          trasferimento  verso  altri  Stati  dell'Unione  europea  e
          transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo  ulteriore  di
          documentazione    e    d'informazione    necessari     alla
          fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
          al comma 2. 
              5. La presente legge si applica anche alla  concessione
          di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori  del  territorio
          nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
          del comma 4. 
              6. La prestazione di servizi per l'addestramento e  per
          la manutenzione, da effettuarsi  in  Italia  o  all'estero,
          quando non sia gia' stata  autorizzata  contestualmente  al
          trasferimento  di  materiali  di  armamento,  e'   soggetta
          esclusivamente al nulla osta  del  Ministro  della  difesa,
          sentiti i Ministri  degli  affari  esteri  e  dell'interno,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'istanza,   purche'
          costituisca  prosecuzione  di  un  rapporto  legittimamente
          autorizzato. 
              7.  La  trasformazione  o  l'adattamento  di  mezzi   e
          materiali per uso civile forniti  dal  nostro  Paese  o  di
          proprieta' del committente, sia in Italia  sia  all'estero,
          che  comportino,  per  l'intervento  di  imprese  italiane,
          variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
          materiale, sono autorizzati secondo le  disposizioni  della
          presente legge.».