Art. 1-quater ((Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza 1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.». 2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1. 3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di eta'.»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di eta' di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.». 4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso puo' essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio. 5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 [Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato], pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987, come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Limiti di eta'). - 1. Gli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di eta'. 1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 [Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza], pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991, come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Limiti d'eta' per il personale). - 1. I sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di eta'. 2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di eta'. 2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di eta' di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.». - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'articolo 986 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 986 (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio: a) d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto del Ministro della difesa. 3. Il richiamo a domanda: a) senza assegni, e' disposto con decreto ministeriale; b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, e' impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.».