Art. 1-quater 
 
     ((Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande 
          della Polizia di Stato e della Guardia di finanza 
 
    
  1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il Ministro dell'interno,  con  proprio  decreto,  puo'
disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio  del  maestro
direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.». 
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere
sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della  Polizia  di
Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del
trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza
cessa dal servizio permanente al compimento del  sessantunesimo  anno
di eta' se ricopre il grado di colonnello,  ovvero  del  sessantesimo
anno di eta' se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore
della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al
compimento del sessantesimo anno di eta'.»; 
      b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Il Comandante Generale  puo'  disporre,  di  anno  in
anno, il trattenimento in servizio permanente del  maestro  direttore
della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto  il  limite  di
eta' di cui al comma 2, fino  al  compimento  del  sessantacinquesimo
anno di eta'.». 
  4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al  comma  3
si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia  di
finanza in servizio  permanente  alla  data  del  1°  dicembre  2022.
Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti  cessato
dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai  sensi  dell'articolo
986  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso puo' essere riammesso nel
servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo
e  nel  medesimo  grado  rivestito  all'atto  della  cessazione   dal
servizio. 
  5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4  si  provvede  a
valere sulle  risorse  destinate  alle  facolta'  assunzionali  della
Guardia di finanza disponibili a  legislazione  vigente,  nei  limiti
della spesa connessa alla prosecuzione del servizio  ai  sensi  della
lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di
cui alla lettera b) del medesimo comma 3.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.  240  [Nuovo
          ordinamento della banda musicale della Polizia  di  Stato],
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 29 (Limiti di eta'). - 1. Gli appartenenti alla
          banda musicale della Polizia di Stato cessano dal  servizio
          al compimento del sessantesimo anno di eta'. 
              1-bis. Il Ministro dell'interno, con  proprio  decreto,
          puo'  disporre,  di  anno  in  anno,  il  trattenimento  in
          servizio del  maestro  direttore  fino  al  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di eta'.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   25   decreto
          legislativo 27 febbraio 1991, n.  79  [Riordinamento  della
          banda musicale della Guardia di  finanza],  pubblicato  nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del  14
          marzo 1991, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 25 (Limiti d'eta' per il  personale).  -  1.  I
          sottufficiali esecutori e l'archivista  della  banda  della
          Guardia di  finanza  cessano  dal  servizio  permanente  al
          compimento del 56° anno di eta'. 
              2. Il maestro direttore della banda  della  Guardia  di
          finanza cessa dal servizio  permanente  al  compimento  del
          sessantunesimo  anno  di  eta'  se  ricopre  il  grado   di
          colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre
          un grado inferiore. Il maestro vice direttore  della  banda
          della Guardia di finanza cessa dal servizio  permanente  al
          compimento del sessantesimo anno di eta'. 
              2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in
          anno, il trattenimento in servizio permanente  del  maestro
          direttore della banda  della  Guardia  di  finanza  che  ha
          raggiunto il limite di eta' di cui  al  comma  2,  fino  al
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.». 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          dell'articolo 986 del citato decreto legislativo  15  marzo
          2010, n. 66: 
                «Art. 986 (Tipologia dei richiami in servizio). -  1.
          Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio: 
                  a)  d'autorita',  secondo  le  norme  e  nei   casi
          previsti dal presente codice; 
                  b) a domanda, con o  senza  assegni,  in  qualsiasi
          circostanza e per qualunque durata; 
                  c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze
          di completamento. 
              2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto  del
          Ministro della difesa. 
              3. Il richiamo a domanda: 
                a)   senza   assegni,   e'   disposto   con   decreto
          ministeriale; 
                b) con assegni, ha luogo  con  decreto  ministeriale,
          previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4. Il militare in congedo, richiamato in  servizio,  e'
          impiegato  in  relazione   all'eta'   e   alle   condizioni
          fisiche.».