Art. 3 
 
Proroga  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e   del
  Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia  italiana  del
  farmaco,  ((loro  successiva  soppressione  e   istituzione   della
  Commissione scientifica ed economica del farmaco)) 
  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole «15 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti:  «28
febbraio 2023». 
  ((1-bis.  Dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  la
Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi
e  rimborso  (CPR)  sono  soppressi  e  le  relative  funzioni   sono
attribuite  ad   una   commissione   unica   denominata   Commissione
scientifica  ed  economica  del  farmaco  (CSE).  La  Commissione  e'
costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei  criteri  e
con le  modalita'  individuati  con  decreto  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate le modalita' di nomina  e  le  funzioni  del  presidente
dell'Agenzia  italiana   del   farmaco   (AIFA),   quale   organo   e
rappresentante   legale   dell'Agenzia,   nonche'    del    direttore
amministrativo  e   del   direttore   tecnico-scientifico   istituiti
dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
  1-ter. A decorrere dalla data di  efficacia  del  provvedimento  di
nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48, comma 4,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) la lettera a) e' abrogata; 
      b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente
e da quattro componenti, di cui  due  designati  dal  Ministro  della
salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;». 
  1-quater.  All'articolo  13,  comma  1-bis,  primo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  25  giugno  2019,  n.  60,  le  parole:  «del  direttore
generale» sono soppresse. 
  1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  coordinato  con  la
          legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 [Disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose],  pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  310  del  31
          dicembre 2021, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  38  (Proroga  della   Commissione   consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e   rimborso
          operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
          more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  italiana   del
          farmaco  (AIFA),  finalizzata  anche   a   promuovere   gli
          investimenti in ricerca e sviluppo  di  carattere  pubblico
          sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del  PNRR,  e
          comunque fino al 28 febbraio  2023,  restano  in  carica  i
          componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
          (CTS) e del  Comitato  prezzi  e  rimborso  (CPR),  di  cui
          all'articolo 19 del decreto del Ministro  della  salute  20
          settembre 2004, n. 245, nominati con decreto  del  Ministro
          della salute del 20 settembre 2018.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  48,  comma  4,  e
          comma 13 del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n.
          326 [Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti  pubblici],  pubblicato
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  -  Serie
          generale - n. 274 del 25  novembre  2003,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.   48   (Tetto   di   spesa   per   l'assistenza
          farmaceutica). - 1. - 3. (Omissis). 
              4. Sono organi dell'Agenzia da  nominarsi  con  decreto
          del Ministro della salute: 
                a) (abrogata); 
                b) il consiglio  di  amministrazione  costituito  dal
          presidente e da quattro componenti, di  cui  due  designati
          dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
                c) il collegio dei revisori dei conti  costituito  da
          tre  componenti,  di  cui  uno   designato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con funzioni di  presidente,
          uno dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome. 
              5.-12. (Omissis). 
              13. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
          di concerto con il Ministro della funzione pubblica  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza Permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   le
          necessarie norme regolamentari per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia, prevedendo  che  l'Agenzia  per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture amministrative e tecnico  scientifiche,  compresa
          quella che assume le  funzioni  tecnico  scientifiche  gia'
          svolte dalla Commissione unica del farmaco e  disciplinando
          i casi di decadenza degli  organi  anche  in  relazione  al
          mantenimento  dell'equilibrio  economico  finanziario   del
          settore dell'assistenza farmaceutica. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1-bis del
          decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  35,  coordinato  con  la
          legge  di  conversione  25  giugno  2019,  n.  60   [Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre  misure  urgenti  in  materia  sanitaria],
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          152 del 1° luglio  201.,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 13  (Disposizioni  in  materia  di  carenza  di
          medicinali e di riparto del Fondo sanitario  nazionale).  -
          01.-1. (Omissis). 
              1-bis. Al fine di garantire il necessario  monitoraggio
          sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza
          di  medicinali,  a  tutela  della  salute  pubblica,   sono
          istituite, a supporto dell'Agenzia italiana del farmaco, le
          figure  dirigenziali  di  livello  generale  del  direttore
          amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Al fine
          di assicurare l'invarianza finanziaria,  i  maggiori  oneri
          derivanti  dall'incremento  di  due   posti   di   funzione
          dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo
          sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48,
          comma 13, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003,  n.  326,  sono  adeguati  la   dotazione   organica,
          l'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia,  sulla
          base delle disposizioni di cui al presente comma.».