Art. 2 Valore della produzione commercializzata (VPC) 1. Il valore della produzione commercializzata dell'OP e dell'AOP e' stabilito dalle disposizioni di cui agli articoli da 30 a 32 del regolamento delegato UE n. 2022/126, nonche' dal decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022 ed e' determinato secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente decreto direttoriale.