Art. 2 
 
           Valore della produzione commercializzata (VPC) 
 
  1. Il valore della produzione commercializzata dell'OP  e  dell'AOP
e' stabilito dalle disposizioni di cui agli articoli da 30 a  32  del
regolamento delegato UE n. 2022/126, nonche' dal decreto ministeriale
n.  0502276  del  6  ottobre  2022  ed  e'  determinato  secondo   le
indicazioni  riportate   nell'allegato   1   del   presente   decreto
direttoriale.