Art. 3 
 
   Accertamento del valore della produzione commercializzata (VPC) 
 
  1. Ai fini dell'accertamento del VPC, ai sensi dell'art.  3,  comma
1, lettera b), punto 2, del decreto ministeriale  n.  0502276  del  6
ottobre  2022,  le  OP  e/o  AOP  all'atto  della  presentazione  del
programma esecutivo, entro il 10 gennaio di ciascun anno,  dichiarano
il VPC, come dal documento n. 17 (Autodichiarazione del valore  della
produzione commercializzata), allegato I, del decreto ministeriale n.
0502276 del 6 ottobre 2022. 
  2. La suddetta autodichiarazione e' resa dal rappresentante  legale
della OP/AOP sulla base delle informazioni codificate in uno  o  piu'
«file» da caricare sulla piattaforma informatica SIAN. 
  3. Il valore della produzione commercializzata  e'  dichiarato  per
l'anno di riferimento  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del  decreto
ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022. 
  4. Nei «file» di cui al comma 2, devono essere riportate: 
    le fatture ed i corrispettivi, in formato «XML» e; 
    il numero identificativo  SDI  (Sistema  di  identificazione  del
cassetto fiscale); numero che individua il protocollo  delle  fatture
fiscali e dei corrispettivi con i dati commerciali del  titolare  del
documento fiscale in parola, riprodotti nella  fattura  ed  afferenti
alla determinazione del VPC,  di  cui  all'allegato  IV  del  decreto
ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022 e secondo quanto  indicato
all'allegato 1 del presente decreto direttoriale. 
  5. L'importo delle fatture e dei corrispettivi deve essere indicato
al netto di IVA, al netto degli acquisti dai  non  soci  e  non  deve
comprendere le spese di trasporto interne dell'OP  e/o  dell'AOP,  in
conformita'  a  quanto  previsto   nell'allegato   IV   del   decreto
ministeriale n. 0502276, del 6 ottobre 2022. 
  6. L'OP e/o l'AOP puo'  inserire  nel  calcolo  del  VPC  anche  la
vendita dei sottoprodotti e l'importo degli indennizzi percepiti  per
assicurazioni sul raccolto o sulla produzione per i rischi imputabili
a  calamita'   naturali,   avversita'   atmosferiche,   fitopatie   o
infestazioni parassitarie,  come  sancito  dalle  disposizioni  UE  e
stabilito nell'allegato IV, del decreto ministeriale n. 0502276,  del
6 ottobre 2022; 
  7. La validazione delle informazioni rese sulla base dei precedenti
commi 2, 3 e 4, deve  essere  asseverata,  come  da  allegato  2  del
presente decreto,  da  parte  di  un  dottore  commercialista/esperto
contabile o di un revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei
revisori legali istituito presso il MEF, in ottemperanza alle vigenti
disposizioni nazionali che  regolano  l'attivita'  professionale  dei
soggetti deputati a svolgere le mansioni di cui sopra. 
  8. La  presentazione  della  dichiarazione  di  asseverazione  deve
essere caricata sulla  piattaforma  SIAN,  entro  il  6  febbraio  di
ciascun anno di riferimento del programma  esecutivo,  da  parte  del
legale rappresentante o  delegato  della  OP/AOP,  pena  l'esclusione
dalle provvidenze UE di cui al regolamento UE 2021/2115. 
  9. L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori  controlli,
avvalendosi  anche  di  piattaforme  informatiche  gestite  da  altre
amministrazioni, in aggiunta a quelli effettuati secondo  le  vigenti
disposizioni che disciplinano  le  modalita'  operative  del  sistema
richiamato nel presente art. 3. 
  10. Ulteriori disposizioni operative potranno essere impartite  con
circolare AGEA.