Art. 3 Accertamento del valore della produzione commercializzata (VPC) 1. Ai fini dell'accertamento del VPC, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022, le OP e/o AOP all'atto della presentazione del programma esecutivo, entro il 10 gennaio di ciascun anno, dichiarano il VPC, come dal documento n. 17 (Autodichiarazione del valore della produzione commercializzata), allegato I, del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022. 2. La suddetta autodichiarazione e' resa dal rappresentante legale della OP/AOP sulla base delle informazioni codificate in uno o piu' «file» da caricare sulla piattaforma informatica SIAN. 3. Il valore della produzione commercializzata e' dichiarato per l'anno di riferimento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022. 4. Nei «file» di cui al comma 2, devono essere riportate: le fatture ed i corrispettivi, in formato «XML» e; il numero identificativo SDI (Sistema di identificazione del cassetto fiscale); numero che individua il protocollo delle fatture fiscali e dei corrispettivi con i dati commerciali del titolare del documento fiscale in parola, riprodotti nella fattura ed afferenti alla determinazione del VPC, di cui all'allegato IV del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022 e secondo quanto indicato all'allegato 1 del presente decreto direttoriale. 5. L'importo delle fatture e dei corrispettivi deve essere indicato al netto di IVA, al netto degli acquisti dai non soci e non deve comprendere le spese di trasporto interne dell'OP e/o dell'AOP, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV del decreto ministeriale n. 0502276, del 6 ottobre 2022. 6. L'OP e/o l'AOP puo' inserire nel calcolo del VPC anche la vendita dei sottoprodotti e l'importo degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto o sulla produzione per i rischi imputabili a calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, come sancito dalle disposizioni UE e stabilito nell'allegato IV, del decreto ministeriale n. 0502276, del 6 ottobre 2022; 7. La validazione delle informazioni rese sulla base dei precedenti commi 2, 3 e 4, deve essere asseverata, come da allegato 2 del presente decreto, da parte di un dottore commercialista/esperto contabile o di un revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il MEF, in ottemperanza alle vigenti disposizioni nazionali che regolano l'attivita' professionale dei soggetti deputati a svolgere le mansioni di cui sopra. 8. La presentazione della dichiarazione di asseverazione deve essere caricata sulla piattaforma SIAN, entro il 6 febbraio di ciascun anno di riferimento del programma esecutivo, da parte del legale rappresentante o delegato della OP/AOP, pena l'esclusione dalle provvidenze UE di cui al regolamento UE 2021/2115. 9. L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli, avvalendosi anche di piattaforme informatiche gestite da altre amministrazioni, in aggiunta a quelli effettuati secondo le vigenti disposizioni che disciplinano le modalita' operative del sistema richiamato nel presente art. 3. 10. Ulteriori disposizioni operative potranno essere impartite con circolare AGEA.