Art. 2 Adeguamento delle rilevazioni in contabilita' economica analitica, di cui agli articoli 21, 33 e 36 della legge n. 196 del 2009, al nuovo piano dei conti economico-patrimoniale delle amministrazioni centrali dello Stato 1. A partire dalla revisione del budget dei costi per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio 2023, effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 4-octies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla successiva formulazione del Budget per il triennio 2024-2026, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera f) della medesima legge, le rilevazioni utilizzeranno le voci della sezione iv) del piano dei conti economicopatrimoniale di cui all'allegato 1 al presente decreto. Le medesime voci sono utilizzate per le registrazioni di contabilita' analitica in gestione.