Art. 2 
 
Adeguamento delle rilevazioni in contabilita' economica analitica, di
  cui agli articoli 21, 33 e 36 della legge n. 196 del 2009, al nuovo
  piano  dei  conti  economico-patrimoniale   delle   amministrazioni
  centrali dello Stato 
 
  1. A partire dalla revisione del budget dei  costi  per  centri  di
costo delle amministrazioni  centrali  dello  Stato  per  l'esercizio
2023, effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 4-octies della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e dalla successiva formulazione del Budget  per
il triennio 2024-2026, effettuata ai sensi dell'art.  21,  comma  11,
lettera f) della medesima legge, le rilevazioni utilizzeranno le voci
della sezione iv) del piano dei conti  economicopatrimoniale  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto. Le medesime voci sono  utilizzate
per le registrazioni di contabilita' analitica in gestione.