Art. 5 
 
                    Principi contabili applicati 
 
  1. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio  contabile
2023, terminata la sperimentazione della  contabilita'  integrata  di
cui all'art. 38-sexies della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nelle
more dell'emanazione del regolamento relativo ai  principi  contabili
applicati previsto dall'art. 38-bis, comma 4, della citata  legge  31
dicembre 2009, n. 196, per la valorizzazione degli  eventi  rilevanti
ai fini della contabilita' economicopatrimoniale, le  amministrazioni
centrali dello Stato continuano ad  applicare  i  principi  contabili
generali di cui all'art. 38-bis, comma 3, della medesima legge n. 196
e applicano le regole del sistema di contabilita' economica analitica
definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,  ove
applicabili. Negli altri casi valgono i principi contabili nazionali.