Art. 5 Principi contabili applicati 1. A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2023, terminata la sperimentazione della contabilita' integrata di cui all'art. 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai principi contabili applicati previsto dall'art. 38-bis, comma 4, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la valorizzazione degli eventi rilevanti ai fini della contabilita' economicopatrimoniale, le amministrazioni centrali dello Stato continuano ad applicare i principi contabili generali di cui all'art. 38-bis, comma 3, della medesima legge n. 196 e applicano le regole del sistema di contabilita' economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ove applicabili. Negli altri casi valgono i principi contabili nazionali.