Art. 2 
 
                  Clausola d'invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate dal presente  decreto  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica.