Art. 3 
 
Integrazioni all'art. 5  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
  della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022. 
 
  3. Al fine di assicurare la capacita' operativa della struttura del
Commissario delegato, al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione  civile  n.  951  dell'11  dicembre
2022, dopo le parole «dipendenti della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'   il   trattamento
economico  fondamentale  a  valere  sulle  risorse  disponibili   per
l'emergenza in rassegna». 
  4. Per le medesime finalita', al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  951  dell'11
dicembre 2022, dopo  la  parola  «individuandole»  sono  aggiunte  le
seguenti: «anche avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 10 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» e dopo le parole «gli oneri per la
corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'art.  3,
commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti «e
del trattamento economico fondamentale». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 dicembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio