Art. 3 Integrazioni all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022. 3. Al fine di assicurare la capacita' operativa della struttura del Commissario delegato, al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, dopo le parole «dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il trattamento economico fondamentale a valere sulle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna». 4. Per le medesime finalita', al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, dopo la parola «individuandole» sono aggiunte le seguenti: «anche avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» e dopo le parole «gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti «e del trattamento economico fondamentale». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio