Art. 3 
 
  1. Il riconoscimento di idoneita', di cui all'art. 1  del  presente
decreto, ha validita' di mesi ventiquattro a partire  dalla  data  di
ispezione effettuata presso il centro «Centro  di  saggio  Terremerse
societa' cooperativa» in data 30 agosto 2022. 
  2. Il centro «Centro di  saggio  Terremerse  societa'  cooperativa»
qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di  cui  al
presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei  mesi
prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo
n. 196/2003, sara' oggetto  di  pubblicazione  in  ottemperanza  agli
obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2022 
 
                                               Il direttore: Faraglia