Art. 2 Autorita' di notifica nazionale 1. In applicazione dell'art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, di seguito Ministero, e' l'autorita' di notifica nazionale.