Art. 2 
 
                   Autorita' di notifica nazionale 
 
  1. In applicazione dell'art. 21, paragrafo 1 del  regolamento  (UE)
2019/1009,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali - Dipartimento delle politiche europee e  internazionali  e
dello sviluppo rurale - Direzione generale dello  sviluppo  rurale  -
ufficio DISR V, di seguito  Ministero,  e'  l'autorita'  di  notifica
nazionale.