Art. 3 Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformita' 1. Presso il Ministero e' istituito il «Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformita'», di seguito «registro», al fine di identificare gli organismi di valutazione della conformita' di prodotti fertilizzanti dell'UE, successivamente notificati alla Commissione europea in applicazione dell'art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009. 2. Il Ministero cura la gestione e l'aggiornamento del registro di cui al comma 1 e ne assicura la pubblicazione e la consultazione nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194. 3. Il registro riporta la denominazione dell'organismo autorizzato a svolgere compiti di valutazione della conformita' di prodotti fertilizzanti dell'UE, il numero identificativo, nonche' il tipo o la categoria di prodotti fertilizzanti dell'UE per i quali e' notificato alla Commissione europea.