Art. 3 
 
                 Registro nazionale degli organismi 
                  di valutazione della conformita' 
 
  1. Presso il Ministero e' istituito il  «Registro  nazionale  degli
organismi di valutazione della conformita'», di  seguito  «registro»,
al  fine  di  identificare  gli  organismi   di   valutazione   della
conformita'  di  prodotti  fertilizzanti   dell'UE,   successivamente
notificati alla Commissione europea in applicazione dell'art. 28  del
regolamento (UE) 2019/1009. 
  2. Il Ministero cura la gestione e l'aggiornamento del registro  di
cui al comma 1 e ne assicura la pubblicazione e la consultazione  nel
Sistema informativo agricolo nazionale  (SIAN)  di  cui  all'art.  15
della legge 4 giugno 1984, n. 194. 
  3. Il registro riporta la denominazione dell'organismo  autorizzato
a svolgere compiti  di  valutazione  della  conformita'  di  prodotti
fertilizzanti dell'UE, il numero identificativo, nonche' il tipo o la
categoria di prodotti fertilizzanti dell'UE per i quali e' notificato
alla Commissione europea.