Art. 5 
 
             Valutazione e registrazione dell'organismo 
           di valutazione della conformita' e suo rinnovo 
 
  1.  Il  Ministero,  valutato  l'organismo  di   valutazione   della
conformita'  e  verificata  la  congruita'  e  la  completezza  delle
informazioni di cui all'art. 4, entro trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della domanda, autorizza l'organismo di valutazione della
conformita' con proprio provvedimento, e lo registra, nel registro di
cui all'art. 3. 
  2. La registrazione ha durata quadriennale, non e' trasferibile  ed
e' rinnovabile a seguito  di  richiesta  di  rinnovo  da  presentarsi
almeno novanta giorni prima  la  scadenza  con  apposita  istanza  da
presentare  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali - Dipartimento delle politiche europee e  internazionali  e
dello sviluppo rurale - Direzione generale dello  sviluppo  rurale  -
Ufficio DISR V via PEC aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it 
  3. L'accoglimento della richiesta di rinnovo di cui al comma  2  e'
subordinata all'esito positivo dei controlli esercitati  da  Accredia
di cui all'art. 7.