Art. 5 Valutazione e registrazione dell'organismo di valutazione della conformita' e suo rinnovo 1. Il Ministero, valutato l'organismo di valutazione della conformita' e verificata la congruita' e la completezza delle informazioni di cui all'art. 4, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, autorizza l'organismo di valutazione della conformita' con proprio provvedimento, e lo registra, nel registro di cui all'art. 3. 2. La registrazione ha durata quadriennale, non e' trasferibile ed e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima la scadenza con apposita istanza da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V via PEC aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it 3. L'accoglimento della richiesta di rinnovo di cui al comma 2 e' subordinata all'esito positivo dei controlli esercitati da Accredia di cui all'art. 7.