Art. 6 Notifica degli organismi di valutazione della conformita' 1 Il Ministero notifica, senza indugio, alla Commissione e agli altri Stati membri, gli organismi di valutazione alla conformita' autorizzati e registrati, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009, ai fini della loro pubblicazione nell'elenco comunitario di cui all'art. 29 del regolamento medesimo.