Art. 6 
 
      Notifica degli organismi di valutazione della conformita' 
 
  1 Il Ministero notifica, senza indugio,  alla  Commissione  e  agli
altri Stati membri, gli organismi  di  valutazione  alla  conformita'
autorizzati e registrati, in conformita'  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 28 del  regolamento  (UE)  2019/1009,  ai  fini  della  loro
pubblicazione  nell'elenco  comunitario  di  cui  all'art.   29   del
regolamento medesimo.