Art. 7 Controllo degli organismi di valutazione della conformita' 1. Il controllo per il mantenimento dell'accreditamento degli organismi autorizzati a svolgere attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti fertilizzanti dell'UE, in applicazione dell'art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009, e' affidato ad ACCREDIA, quale ente unico nazionale di accreditamento designato ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009. 2. Le attivita' di controllo degli organismi di valutazione della conformita', di cui al comma 1, sono esercitate da ACCREDIA secondo modalita' da definirsi nell'ambito di una specifica Convenzione da stipularsi con il Ministero. 3. Il Ministero puo' effettuare ulteriori verifiche sugli aspetti concernenti il regolamento (UE) 1009/2019.