Art. 7 
 
                      Controllo degli organismi 
                  di valutazione della conformita' 
 
  1. Il  controllo  per  il  mantenimento  dell'accreditamento  degli
organismi autorizzati  a  svolgere  attivita'  di  valutazione  della
conformita'  dei  prodotti  fertilizzanti  dell'UE,  in  applicazione
dell'art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009, e' affidato
ad ACCREDIA, quale ente unico nazionale di  accreditamento  designato
ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009. 
  2. Le attivita' di controllo degli organismi di  valutazione  della
conformita', di cui al comma 1, sono esercitate da  ACCREDIA  secondo
modalita' da definirsi nell'ambito di una  specifica  Convenzione  da
stipularsi con il Ministero. 
  3. Il Ministero puo' effettuare ulteriori verifiche  sugli  aspetti
concernenti il regolamento (UE) 1009/2019.