Art. 8 
 
                Sospensione e revoca delle notifiche 
 
  1. Qualora i controlli di cui all'art. 7 accertino che  l'organismo
di valutazione della conformita' registrato e notificato non sia piu'
conforme  ad  una  o  piu'  prescrizioni  di  cui  all'art.  24   del
regolamento (UE) 2019/1009, il Ministero  sospende  la  notifica,  in
funzione   del   mancato   rispetto   di    tali    prescrizioni    o
dell'inadempimento di tali obblighi e, comunque, nei casi di: 
    i. perdita dei requisiti di idoneita' morale,  imparzialita',  ed
assenza di conflitto di interesse dei  propri  rappresentanti,  degli
amministratori, del personale addetto all'attivita'  di  controllo  e
certificazione; 
    ii. mancata adeguatezza delle strutture e delle risorse  umane  e
strumentali rispetto all'autorizzazione concessa; 
    iii. mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attivita'  di
certificazione,  nonche'  mancato  espletamento  delle  funzioni   di
valutazione, di riesame e di decisione. 
  2. La sospensione di cui al  comma  1,  a  seconda  della  gravita'
dell'inadempimento, puo' avere una  durata  dai  tre  ai  nove  mesi,
decorsi i quali l'organismo di  valutazione  della  conformita'  deve
dare evidenza al Ministero di aver risolto  le  criticita'  rilevate.
L'organismo, durante il periodo di sospensione, non  puo'  rilasciare
certificati di conformita'. 
  3. Qualora nei confronti  di  un  organismo  di  valutazione  siano
emanati tre provvedimenti di  sospensione  ovvero  sia  raggiunto  un
periodo  cumulativo  di  sospensione  superiore  a  nove   mesi   nel
quinquennio di durata dell'autorizzazione, il Ministero procede,  con
proprio provvedimento, alla revoca della notifica. 
  4. In caso di perdita del requisito di  accreditamento  alla  norma
UNI  CEI  EN   17065/2012   il   Ministero   procede,   con   proprio
provvedimento, alla revoca della notifica. 
  5. In caso di cessata attivita', l'organismo di  valutazione  della
conformita' ne da' immediata comunicazione al Ministero il quale,  ne
revoca  la  notifica  e  ne  dispone  la  cancellazione  con  proprio
provvedimento. 
  6. La revoca di cui ai commi 3, 4 e 5  ha  effetto  dal  trentesimo
giorno successivo alla data della notifica del  provvedimento.  Entro
lo stesso  termine,  i  produttori  di  fertilizzanti  dell'organismo
revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di  valutazione
della conformita'. 
  7. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta  di
nuova  registrazione  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni   dalla
pubblicazione del provvedimento di cui ai commi precedenti,  o  prima
di  aver  dimostrato  il  superamento  delle   criticita'   ai   fini
dell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati. 
  8. I casi di sospensione e di revoca di cui  al  presente  articolo
sono  notificati  alla  Commissione  e  agli  atri  Stati  membri  in
applicazione delle disposizioni di cui all'art.  30  del  regolamento
(UE) 2019/1009. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2022 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1235