Art. 8 Sospensione e revoca delle notifiche 1. Qualora i controlli di cui all'art. 7 accertino che l'organismo di valutazione della conformita' registrato e notificato non sia piu' conforme ad una o piu' prescrizioni di cui all'art. 24 del regolamento (UE) 2019/1009, il Ministero sospende la notifica, in funzione del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e, comunque, nei casi di: i. perdita dei requisiti di idoneita' morale, imparzialita', ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione; ii. mancata adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto all'autorizzazione concessa; iii. mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attivita' di certificazione, nonche' mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione. 2. La sospensione di cui al comma 1, a seconda della gravita' dell'inadempimento, puo' avere una durata dai tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di valutazione della conformita' deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo, durante il periodo di sospensione, non puo' rilasciare certificati di conformita'. 3. Qualora nei confronti di un organismo di valutazione siano emanati tre provvedimenti di sospensione ovvero sia raggiunto un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione, il Ministero procede, con proprio provvedimento, alla revoca della notifica. 4. In caso di perdita del requisito di accreditamento alla norma UNI CEI EN 17065/2012 il Ministero procede, con proprio provvedimento, alla revoca della notifica. 5. In caso di cessata attivita', l'organismo di valutazione della conformita' ne da' immediata comunicazione al Ministero il quale, ne revoca la notifica e ne dispone la cancellazione con proprio provvedimento. 6. La revoca di cui ai commi 3, 4 e 5 ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, i produttori di fertilizzanti dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di valutazione della conformita'. 7. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di nuova registrazione prima che siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione del provvedimento di cui ai commi precedenti, o prima di aver dimostrato il superamento delle criticita' ai fini dell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati. 8. I casi di sospensione e di revoca di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione e agli atri Stati membri in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento (UE) 2019/1009. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2022 Il Ministro: Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1235