Art. 3
Finalita'
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 2 possono chiedere
all'Autorita' di svolgere un'attivita' di vigilanza preventiva
finalizzata a supportare le medesime nella programmazione,
nell'attuazione e nel monitoraggio della strategia di prevenzione,
verificando se necessario la conformita' delle iniziative assunte
alla disciplina di settore.
2. Resta fermo che l'ufficio competente collabora con le
amministrazioni per risolvere questioni interpretative su cui
l'Autorita' si e' gia' espressa con atti a carattere generale o
delibere specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza con le
modalita' previste dal «regolamento per l'esercizio della funzione
consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi
e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori
dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso» emanato in data 7
novembre 2018.