Art. 3 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 2 possono chiedere
all'Autorita'  di  svolgere  un'attivita'  di  vigilanza   preventiva
finalizzata  a   supportare   le   medesime   nella   programmazione,
nell'attuazione e nel monitoraggio della  strategia  di  prevenzione,
verificando se necessario la  conformita'  delle  iniziative  assunte
alla disciplina di settore. 
  2.  Resta  fermo  che  l'ufficio  competente   collabora   con   le
amministrazioni  per  risolvere  questioni  interpretative   su   cui
l'Autorita' si e' gia' espressa  con  atti  a  carattere  generale  o
delibere specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza con le
modalita' previste dal «regolamento per  l'esercizio  della  funzione
consultiva svolta dall'Autorita' nazionale  anticorruzione  ai  sensi
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti  attuativi
e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori
dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso» emanato  in  data  7
novembre 2018.