Art. 6
Protocollo di vigilanza
1. Le modalita' di svolgimento della vigilanza collaborativa con
l'amministrazione o l'ente interessati sono definite in un protocollo
di azione, predisposto, su indicazione del Presidente, dall'ufficio
competente che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.
2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale
salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della
specificita' degli interventi per cui e' richiesta la collaborazione.
3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente
pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorita' in una specifica
sezione suddivisa per annualita'.