Art. 6 
 
                       Protocollo di vigilanza 
 
  1. Le modalita' di svolgimento della  vigilanza  collaborativa  con
l'amministrazione o l'ente interessati sono definite in un protocollo
di azione, predisposto, su indicazione del  Presidente,  dall'ufficio
competente che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione. 
  2. I protocolli di vigilanza  collaborativa  hanno  durata  annuale
salvo  diversa  decisione  del  Consiglio,  in  considerazione  della
specificita' degli interventi per cui e' richiesta la collaborazione. 
  3. I protocolli di  vigilanza  collaborativa  sono  tempestivamente
pubblicati sul sito istituzionale  dell'Autorita'  in  una  specifica
sezione suddivisa per annualita'.