Art. 7 
 
               Procedimento di vigilanza collaborativa 
 
  1.  L'amministrazione  o   l'ente   interessati   definiscono   con
l'Autorita' le attivita' che saranno oggetto di esame nell'ambito del
protocollo di vigilanza, trasmettendo nel contempo lo schema di  atto
che intendono assumere con gli elementi necessari a valutarlo. 
  2. L'ufficio competente effettua un'analisi della documentazione ed
elabora un riscontro nel quale prende  atto  o  formula  osservazioni
che, previa approvazione  del  Presidente,  comunica  tempestivamente
alla controparte. 
  3. L'amministrazione o l'ente interessati con la sottoscrizione del
protocollo manifestano l'intenzione  di  adeguarsi  alle  indicazioni
formulate o,  in  alternativa,  motivano  il  proposito  di  assumere
differenti decisioni nell'esercizio  della  propria  discrezionalita'
amministrativa. 
  4. In caso  di  mancato  adeguamento,  l'Autorita'  si  riserva  di
risolvere anticipatamente il protocollo e  di  inviare  gli  atti  al
competente  ufficio  vigilanza  in  materia  di   prevenzione   della
corruzione e trasparenza. 
  5. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo  di  vigilanza,
le parti possono prevedere deroghe al procedimento  disciplinato  nel
presente articolo. 
  6.  L'eventuale  richiesta  di  accesso  agli  atti  relativa  alla
documentazione    riguardante    l'espletamento    della    vigilanza
collaborativa  e'  riscontrata   dall'amministrazione   o   dall'ente
interessati firmatari del protocollo.