Art. 7
Procedimento di vigilanza collaborativa
1. L'amministrazione o l'ente interessati definiscono con
l'Autorita' le attivita' che saranno oggetto di esame nell'ambito del
protocollo di vigilanza, trasmettendo nel contempo lo schema di atto
che intendono assumere con gli elementi necessari a valutarlo.
2. L'ufficio competente effettua un'analisi della documentazione ed
elabora un riscontro nel quale prende atto o formula osservazioni
che, previa approvazione del Presidente, comunica tempestivamente
alla controparte.
3. L'amministrazione o l'ente interessati con la sottoscrizione del
protocollo manifestano l'intenzione di adeguarsi alle indicazioni
formulate o, in alternativa, motivano il proposito di assumere
differenti decisioni nell'esercizio della propria discrezionalita'
amministrativa.
4. In caso di mancato adeguamento, l'Autorita' si riserva di
risolvere anticipatamente il protocollo e di inviare gli atti al
competente ufficio vigilanza in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza.
5. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza,
le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel
presente articolo.
6. L'eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla
documentazione riguardante l'espletamento della vigilanza
collaborativa e' riscontrata dall'amministrazione o dall'ente
interessati firmatari del protocollo.