Art. 8 
 
               Risoluzione del protocollo di vigilanza 
 
  1. Il Consiglio dell'Autorita' puo'  disporre  la  risoluzione  del
protocollo di vigilanza collaborativa: 
    a) qualora la controparte si  renda  inadempiente  rispetto  agli
obblighi assunti nell'ambito del protocollo; 
    b)  quando,  decorsi  almeno   tre   mesi   dalla   sua   formale
sottoscrizione, la controparte beneficiaria non abbia richiesto alcun
intervento dell'Autorita'; non  producono  effetti  interruttivi  del
predetto  termine  richieste  meramente  dilatorie,  non   rientranti
nell'ambito di competenza della vigilanza  collaborativa  o  comunque
estranee alle competenze dell'Autorita'; 
    c)  per  sopravvenute  e  motivate  ragioni  di   merito   o   di
opportunita'.