Art. 8
Risoluzione del protocollo di vigilanza
1. Il Consiglio dell'Autorita' puo' disporre la risoluzione del
protocollo di vigilanza collaborativa:
a) qualora la controparte si renda inadempiente rispetto agli
obblighi assunti nell'ambito del protocollo;
b) quando, decorsi almeno tre mesi dalla sua formale
sottoscrizione, la controparte beneficiaria non abbia richiesto alcun
intervento dell'Autorita'; non producono effetti interruttivi del
predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti
nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o comunque
estranee alle competenze dell'Autorita';
c) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di
opportunita'.