Art. 3 
 
             Criteri, modalita' di riparto delle risorse 
 
  1. Nell'ambito dei programmi definiti dal Ministero  della  salute,
vengono  stabiliti  specifici  criteri  e  modalita'  di  riparto   e
assegnazione delle risorse di cui all'art. 15, comma 9 della legge n.
219 del 2005 alle regioni, nonche' adeguate modalita' di monitoraggio
e controllo sull'utilizzo delle risorse erogate e sul  raggiungimento
degli obiettivi previsti. 
  2. In sede di prima  applicazione  del  presente  provvedimento  ed
esclusivamente per l'anno 2022, le risorse di cui  all'art.  1,  sono
ripartite  tra  le  regioni  sulla  base  dei  dati   riportati   nel
corrispondente  programma  di  cui  all'art.  2,  con   le   seguenti
modalita': 
    a) per una quota pari al 50% della spesa autorizzata all'art.  1,
sulla base dell'indice di popolazione residente (IP) che  rappresenta
la complessita' relativa del sistema sanitario della regione; 
    b) per una quota pari al 30% della spesa autorizzata all'art.  1,
sulla  base  dell'indice  di  conferimento  di  plasma  all'industria
(ICPI),  che  rappresenta  l'efficienza  relativa  dell'attivita'  di
raccolta del sistema trasfusionale  della  regione  e  risente  degli
interventi di miglioramento organizzativo; 
    c) per una quota pari al 20% della spesa autorizzata all'art.  1,
sulla base dell'indice di programmazione del conferimento  di  plasma
all'industria (IPCPI) che  rappresenta  l'incremento  dell'efficienza
dell'attivita' di raccolta del sistema trasfusionale della regione. 
  3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero della salute, eroga
le risorse di cui all'art. 1 in relazione ai criteri e  modalita'  di
riparto e assegnazione stabiliti nei programmi di cui all'art. 2 e ai
valori degli indicatori, calcolati sulla base  dei  dati  di  cui  al
decreto del  Ministro  della  salute  «Programma  di  autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti» dell'anno precedente. 
  4. Le risorse di cui all'art. 1, autorizzate per l'anno 2022,  sono
erogate dal Ministero della salute entro trenta giorni dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 3276