Art. 3 Criteri, modalita' di riparto delle risorse 1. Nell'ambito dei programmi definiti dal Ministero della salute, vengono stabiliti specifici criteri e modalita' di riparto e assegnazione delle risorse di cui all'art. 15, comma 9 della legge n. 219 del 2005 alle regioni, nonche' adeguate modalita' di monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse erogate e sul raggiungimento degli obiettivi previsti. 2. In sede di prima applicazione del presente provvedimento ed esclusivamente per l'anno 2022, le risorse di cui all'art. 1, sono ripartite tra le regioni sulla base dei dati riportati nel corrispondente programma di cui all'art. 2, con le seguenti modalita': a) per una quota pari al 50% della spesa autorizzata all'art. 1, sulla base dell'indice di popolazione residente (IP) che rappresenta la complessita' relativa del sistema sanitario della regione; b) per una quota pari al 30% della spesa autorizzata all'art. 1, sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attivita' di raccolta del sistema trasfusionale della regione e risente degli interventi di miglioramento organizzativo; c) per una quota pari al 20% della spesa autorizzata all'art. 1, sulla base dell'indice di programmazione del conferimento di plasma all'industria (IPCPI) che rappresenta l'incremento dell'efficienza dell'attivita' di raccolta del sistema trasfusionale della regione. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero della salute, eroga le risorse di cui all'art. 1 in relazione ai criteri e modalita' di riparto e assegnazione stabiliti nei programmi di cui all'art. 2 e ai valori degli indicatori, calcolati sulla base dei dati di cui al decreto del Ministro della salute «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti» dell'anno precedente. 4. Le risorse di cui all'art. 1, autorizzate per l'anno 2022, sono erogate dal Ministero della salute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2022 Il Ministro: Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 3276