Art. 2
Valutazioni finalizzate al rilascio
di nuovi accreditamenti istituzionali
1. L'accreditamento istituzionale conferisce alle strutture, gia'
in possesso di autorizzazione sanitaria, la qualifica di soggetto
idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale, ha durata limitata nel tempo ed e' finalizzato a garantire
condizioni di qualita', sicurezza, equita' e trasparenza
nell'erogazione delle prestazioni, assicurando coerenza rispetto ai
bisogni di salute della collettivita'.
2. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
in favore delle nuove strutture che ne facciano richiesta, o per
l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, e' concesso in
base alla valutazione, da parte di ciascuna regione e provincia
autonoma:
a) della funzionalita' e della coerenza rispetto agli indirizzi
attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e
ai volumi dei servizi da erogare;
b) del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti dalla
regione o provincia autonoma in coerenza con le indicazioni
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20
dicembre 2012 sul documento recante «Disciplinare per la revisione
della normativa dell'accreditamento» (rep. atti n. 259/CSR),
attraverso verifiche documentali e in loco condotte avvalendosi
dell'organismo tecnicamente accreditante;
c) dei risultati dell'attivita' eventualmente gia' svolta da
parte della struttura richiedente;
d) dell'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza
delle prestazioni, definiti dalla regione o provincia autonoma
tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e
degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'Allegato A del
presente decreto;
e) degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione in termini di qualita', sicurezza ed
appropriatezza delle attivita' erogate, secondo quanto riportato
nell'Allegato A.
3. Le regioni e le province autonome effettuano, entro un termine
comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio
dell'accreditamento, la verifica di quanto stabilito ai punti c) ed
e) del comma 2, per le strutture che non abbiano svolto attivita'
sanitaria o sociosanitaria precedentemente al rilascio
dell'accreditamento.
4. Le strutture di cui al comma 2, in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio, che presentano l'istanza di nuovo accreditamento, la
corredano di una autovalutazione, in merito al possesso dei requisiti
ulteriori di accreditamento e alla conformita' agli elementi
riportati nell'Allegato A del presente decreto, nonche' di una
relazione sull'attivita' eventualmente gia' svolta in regime di
autorizzazione.
5. E' compito di ciascuna regione e provincia autonoma vigilare sul
mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti
ulteriori di accreditamento.