Art. 2 Valutazioni finalizzate al rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali 1. L'accreditamento istituzionale conferisce alle strutture, gia' in possesso di autorizzazione sanitaria, la qualifica di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, ha durata limitata nel tempo ed e' finalizzato a garantire condizioni di qualita', sicurezza, equita' e trasparenza nell'erogazione delle prestazioni, assicurando coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettivita'. 2. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in favore delle nuove strutture che ne facciano richiesta, o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, e' concesso in base alla valutazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma: a) della funzionalita' e della coerenza rispetto agli indirizzi attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e ai volumi dei servizi da erogare; b) del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti dalla regione o provincia autonoma in coerenza con le indicazioni dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20 dicembre 2012 sul documento recante «Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento» (rep. atti n. 259/CSR), attraverso verifiche documentali e in loco condotte avvalendosi dell'organismo tecnicamente accreditante; c) dei risultati dell'attivita' eventualmente gia' svolta da parte della struttura richiedente; d) dell'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla regione o provincia autonoma tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'Allegato A del presente decreto; e) degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate, secondo quanto riportato nell'Allegato A. 3. Le regioni e le province autonome effettuano, entro un termine comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio dell'accreditamento, la verifica di quanto stabilito ai punti c) ed e) del comma 2, per le strutture che non abbiano svolto attivita' sanitaria o sociosanitaria precedentemente al rilascio dell'accreditamento. 4. Le strutture di cui al comma 2, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, che presentano l'istanza di nuovo accreditamento, la corredano di una autovalutazione, in merito al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento e alla conformita' agli elementi riportati nell'Allegato A del presente decreto, nonche' di una relazione sull'attivita' eventualmente gia' svolta in regime di autorizzazione. 5. E' compito di ciascuna regione e provincia autonoma vigilare sul mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori di accreditamento.