Art. 3 
 
Valutazione delle  attivita'  con  riferimento  ai  soggetti  privati
  accreditati interessati alla stipula di accordi contrattuali 
 
  1. Nella individuazione dei soggetti privati ai fini della  stipula
degli accordi contrattuali, ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
tiene conto delle disposizioni di  cui  all'art.  8-quinquies,  comma
1-bis, del decreto legislativo n. 502 del  1992,  che  richiedono  la
pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione,
che valorizzino prioritariamente la qualita' ed i volumi minimi delle
specifiche prestazioni da erogare. La selezione di tali  soggetti  e'
effettuata   periodicamente,   tenuto    conto    delle    specifiche
organizzative ed in coerenza con la programmazione  regionale,  delle
eventuali   esigenze   di    razionalizzazione    della    rete    in
convenzionamento, dell'attivita' svolta per i soggetti gia'  titolari
di accordi  contrattuali,  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
continuativa  e  tempestiva  del  fascicolo  sanitario   elettronico,
nonche'  degli  esiti  delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza  e
monitoraggio per la valutazione delle attivita'  erogate,  effettuata
sulla base degli elementi  riportati  nell'Allegato  B  del  presente
decreto.