Art. 4
Attivita' di monitoraggio di livello nazionale
1. Il tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema
di accreditamento nazionale, attraverso la propria attivita',
garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi
in coerenza con le disposizioni del presente decreto, monitorandone
al livello nazionale l'applicazione e prestando eventuale supporto
alle regioni e province autonome nell'implementazione delle modalita'
di verifica degli elementi indicati agli Allegati A e B del presente
decreto.
2. Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province
autonome, in relazione al proprio contesto territoriale, alla
tipologia di strutture presenti e ai dati a loro disposizione,
possono tener conto dei risultati dell'attivita' di monitoraggio
condotta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS), relativamente agli aspetti di competenza indicati agli
Allegati A e B del presente decreto, avvalendosi, in particolare,
dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanita' nonche' delle rilevazioni del Programma nazionale esiti
(PNE).
3. L'AGENAS provvede alla stesura e alla pubblicazione di un report
con l'indicazione delle risultanze delle attivita' di monitoraggio di
cui al comma 2, con cadenza annuale per le strutture ospedaliere e
triennale per le altre tipologie di erogatori soggetti
all'accreditamento. Il primo report e' reso disponibile entro il 30
novembre 2023.
4. L'AGENAS, nell'ambito delle attivita' del Programma nazionale
esiti (PNE), promuove, in collaborazione con le regioni e province
autonome, percorsi integrati di audit presso le strutture erogatrici
che presentino valori critici per determinati indicatori. Tali
percorsi sono finalizzati a verificare le anomalie attraverso il
controllo della qualita' delle codifiche e, laddove necessario,
favorirne il superamento attraverso specifici audit
clinico-organizzativi coordinati da AGENAS, funzionali alla
individuazione delle azioni di miglioramento. Nell'espletamento di
tali percorsi, AGENAS puo' avvalersi della collaborazione di
professionisti di comprovata esperienza nella valutazione della
qualita'.
5. Le regioni e le province autonome comunicano, con cadenza
semestrale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, ad
AGENAS, i provvedimenti di accreditamento e gli accordi contrattuali
stipulati con le strutture private accreditate, utili al monitoraggio
di cui al comma 2.