Art. 4 
 
           Attivita' di monitoraggio di livello nazionale 
 
  1. Il tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema
di  accreditamento  nazionale,  attraverso  la   propria   attivita',
garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi
in coerenza con le disposizioni del presente  decreto,  monitorandone
al livello nazionale l'applicazione e  prestando  eventuale  supporto
alle regioni e province autonome nell'implementazione delle modalita'
di verifica degli elementi indicati agli Allegati A e B del  presente
decreto. 
  2. Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province
autonome,  in  relazione  al  proprio  contesto  territoriale,   alla
tipologia di strutture  presenti  e  ai  dati  a  loro  disposizione,
possono tener conto  dei  risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio
condotta dall'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali
(AGENAS), relativamente agli  aspetti  di  competenza  indicati  agli
Allegati A e B del presente  decreto,  avvalendosi,  in  particolare,
dell'Osservatorio nazionale  delle  buone  pratiche  sulla  sicurezza
nella sanita' nonche' delle rilevazioni del Programma nazionale esiti
(PNE). 
  3. L'AGENAS provvede alla stesura e alla pubblicazione di un report
con l'indicazione delle risultanze delle attivita' di monitoraggio di
cui al comma 2, con cadenza annuale per le  strutture  ospedaliere  e
triennale   per   le   altre   tipologie   di   erogatori    soggetti
all'accreditamento. Il primo report e' reso disponibile entro  il  30
novembre 2023. 
  4. L'AGENAS, nell'ambito delle attivita'  del  Programma  nazionale
esiti (PNE), promuove, in collaborazione con le  regioni  e  province
autonome, percorsi integrati di audit presso le strutture  erogatrici
che  presentino  valori  critici  per  determinati  indicatori.  Tali
percorsi sono finalizzati a  verificare  le  anomalie  attraverso  il
controllo della  qualita'  delle  codifiche  e,  laddove  necessario,
favorirne    il    superamento     attraverso     specifici     audit
clinico-organizzativi   coordinati   da   AGENAS,   funzionali   alla
individuazione delle azioni di  miglioramento.  Nell'espletamento  di
tali  percorsi,  AGENAS  puo'  avvalersi  della   collaborazione   di
professionisti  di  comprovata  esperienza  nella  valutazione  della
qualita'. 
  5. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano,  con  cadenza
semestrale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre  di  ogni  anno,  ad
AGENAS, i provvedimenti di accreditamento e gli accordi  contrattuali
stipulati con le strutture private accreditate, utili al monitoraggio
di cui al comma 2.