Art. 5
Disposizioni finali
1. Le regioni e le province autonome adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 8-quater, comma 7 e
all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del
1992 entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province
autonome adeguano alle disposizioni del presente decreto il proprio
sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attivita'
erogate, definendo, in relazione agli elementi di valutazione di cui
agli Allegati A e B, indicatori che tengano conto del contesto del
proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti, dotandosi
di specifico regolamento.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini
dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con
le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati
prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma
1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita.
4. La verifica di attuazione del presente provvedimento costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato
a decorrere dal 2013 dall'art. 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art. 9
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.
5. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con lo statuto di autonomia speciale e le
relative norme di attuazione.