Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adeguano   il   proprio
ordinamento alle disposizioni di cui all'art.  8-quater,  comma  7  e
all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502  del
1992 entro il termine di nove mesi dalla data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1  le  regioni  e  le  province
autonome adeguano alle disposizioni del presente decreto  il  proprio
sistema  di  controllo,  vigilanza  e  monitoraggio  delle  attivita'
erogate, definendo, in relazione agli elementi di valutazione di  cui
agli Allegati A e B, indicatori che tengano conto  del  contesto  del
proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti, dotandosi
di specifico regolamento. 
  3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, continuano ad  applicarsi  i  precedenti  criteri  ai  fini
dell'accreditamento e per la stipula degli accordi  contrattuali  con
le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali  stipulati
prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma
1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita. 
  4. La verifica di attuazione del presente provvedimento costituisce
adempimento ai fini dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del
Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti  dell'art.  2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato
a decorrere dal 2013 dall'art. 15,  comma  24,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  135,  ed  e'  effettuata  nell'ambito  del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'art.  9
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sancita in data 23 marzo 2005. 
  5. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con lo statuto di  autonomia  speciale  e  le
relative norme di attuazione.