IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede al comma 1 dell'art. 7 che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 sia effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale; Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 467966 del 19 dicembre 2022 con la quale si prevede la proroga della trasmissione semestrale dei dati al Sistema tessera sanitaria anche per i dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023; Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto indicato dalla predetta nota dell'Agenzia delle entrate n. 467966 del 19 dicembre 2022; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; b) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.