Art. 2 Termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2023 1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 e' sostituito con il seguente comma: «1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto e' effettuata: a) entro l'8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020; b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021; c) entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021; d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022; e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; f) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023; g) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023; h) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2022 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta