IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»  che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, l'adeguamento delle  modalita'  di  calcolo  dei  diritti  di
usufrutto a vita  e  delle  rendite  o  pensioni,  in  ragione  della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi; 
  Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346; 
  Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha  istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni; 
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  l'art.  4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visti gli articoli 23, 24, 25  e  26  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
107; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter
e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni  degli  Uffici  di
livello dirigenziale non generale dei  dipartimenti»,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103,  Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 161, Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno  2019,
n. 103, concernente il regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del 13 dicembre 2022 del Ministro dell'economia  e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 292 del 15 dicembre 2022, con  il  quale  la  misura  del
saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice  civile
e' fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 20 volte l'annualita'. 
  2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma  1,  lettere
a) e b) del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n.  346,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 20 volte l'annualita'. 
  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'  variato  in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata  al  5
per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.