Art. 2 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  agli
atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,
alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023. 
 
    Roma, 20 dicembre 2022 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle finanze     
                                                      Spalletta       
Il Ragioniere generale 
      dello Stato 
       Mazzotta