IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   recante:   «Nuovo   codice   della   strada»,   e   successive
modificazioni, di seguito codice della strada; 
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,  che   disciplina   le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli; 
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t; 
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  codice  della
strada; 
  Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle
suddette  limitazioni  sia  da  parte  degli  operatori  addetti   al
trasporto  sia  degli  addetti  al  controllo  su  strada  sia  delle
autorita' preposte al rilascio delle  autorizzazioni  in  deroga,  si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive  su  tali
limitazioni; 
  Preso atto della necessita'  di  adottare  il  decreto  recante  le
direttive in materia di divieti di  circolazione,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle  relative
disposizioni attuative; 
  Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale  e
l'autotrasporto prot. n. 18739 del 6 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  codice
della strada,  disciplina  i  divieti  di  circolazione  dei  veicoli
adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2023 particolarmente critici  per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2. 
  2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del
codice della strada, nonche' alle macchine agricole di  cui  all'art.
57 del medesimo codice. 
  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi'
ai  veicoli  eccezionali   ed   ai   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in
possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del  codice
della strada. 
  4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano  a
condizione che l'arrivo dall'estero  o  al  porto  si  verifichi  nel
giorno di divieto. 
  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le
esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di  eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada. 
  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 
  7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di
massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.