Art. 10 
 
                     Procedure per la richiesta 
                     di autorizzazione in deroga 
 
  1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9,  i  soggetti
interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della  data
prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare  in
deroga al divieto di cui all'art.  2,  di  norma  alla  prefettura  -
Ufficio territoriale del  Governo  -  della  provincia  di  partenza,
indicando i seguenti elementi: 
    a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare,  che  deve
risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare: 
      1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera
a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta; 
      2) per le merci destinate all'alimentazione  degli  animali  da
allevamento, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  b),  il  periodo
necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento; 
      3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera
c), le date di inizio e fine previste per il cantiere; 
      4) per i prodotti  dell'industria  a  ciclo  continuo,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione e'
prevista ininterrottamente; 
      5) per i veicoli da utilizzare per  fiere  e  mercati,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma  degli  eventi  cui  si
intende partecipare; 
      6) per i veicoli  da  utilizzare  per  spettacoli  dal  vivo  e
manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera  f),  il
programma degli eventi cui si intende partecipare; 
      7) per i veicoli eccezionali e i  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita', di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  g),  la  data
precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto; 
      8) per i veicoli provenienti dall'estero  di  cui  all'art.  9,
comma  1,  lettera  h),  la  data  precisa   in   cui   e'   prevista
l'effettuazione del trasporto; 
      9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui  e'  prevista
l'effettuazione del trasporto; 
    b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari  per  la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione; 
    c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su  cui
si intende transitare,  che  devono  essere  specificati  e  comunque
limitati; 
    d) la tipologia di merce, prodotto  o  attrezzatura,  tra  quelle
previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i),  specificando  le
motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga. 
  2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1,  puo'
essere presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del  Governo
- nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa  che  esegue  il
trasporto. 
  3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta puo'  essere
presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della
provincia di  confine,  dove  ha  inizio  il  viaggio  in  territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci  o  da
un'agenzia di servizi a cio'  delegata  dagli  interessati;  in  tali
casi, per la concessione delle  autorizzazioni,  la  prefettura  deve
tenere conto, in particolare, oltre  che  dei  comprovati  motivi  di
urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza  della
localita' di arrivo, del tipo di  percorso  e  della  situazione  dei
servizi presso le localita' di confine.