Art. 13 
 
               Entrata in vigore e disposizioni finali 
 
  1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo  -  attuano,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del codice  della  strada,  le  direttive
contenute nel presente decreto e provvedono a darne  conoscenza  alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente od associazione interessati. 
  2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture -
Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale,
al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11. 
  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle
disposizioni del  presente  decreto,  tenendo  conto  del  protocollo
d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in  data  28
novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con
apposito decreto dirigenziale puo' apportare modifiche e integrazioni
finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della  circolazione
con  misure  atte  a  favorire  un   incremento   di   competitivita'
dell'autotrasporto. 
  4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 dicembre 2022 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg. n. 3978