Art. 13 Entrata in vigore e disposizioni finali 1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture - Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale puo' apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitivita' dell'autotrasporto. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2022 Il Ministro: Salvini Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3978