Art. 5 
 
                     Agevolazioni per i veicoli 
                         da/verso la Sicilia 
 
  1. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano
in  Sicilia,  provenienti  dalla  rimanente  parte   del   territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di  quelli
che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni  e
il cui itinerario ha origine in Calabria, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro. 
  2. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano
in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale
che si avvalgono  di  traghettamento,  ad  eccezione  di  quelli  che
usufruiscono dei porti di Reggio Calabria  e  Villa  San  Giovanni  e
hanno come destinazione finale la Calabria, purche' muniti di  idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco,  il  divieto  di  cui
all'art. 2 non si applica. 
  3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per  tenere  conto  delle
difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per  la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore  due  e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.