Art. 7 Categorie dei veicoli esentati dal divieto 1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti: a) Forze di polizia; b) Forze armate e Corpo delle capitanerie di porto; c) Vigili del fuoco; d) Protezione civile; e) Croce rossa italiana; f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata. 2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresi', applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi: a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica; b) nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico; c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonche' da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; e) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; f) servizi radiotelevisivi; g) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade; h) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purche' muniti di idonea documentazione comprovante la necessita'. 3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresi', applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi: a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione; e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato; f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessita' dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato art. 104, nonche' il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del medesimo codice. 4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei seguenti casi particolari: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche' il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu' breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessita', richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa; c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonche' per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. 5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.