Art. 7 
 
             Categorie dei veicoli esentati dal divieto 
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli appartenenti ai seguenti soggetti: 
    a) Forze di polizia; 
    b) Forze armate e Corpo delle capitanerie di porto; 
    c) Vigili del fuoco; 
    d) Protezione civile; 
    e) Croce rossa italiana; 
    f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata. 
  2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova,  altresi',  applicazione
per  i  veicoli  adibiti  ai  seguenti  servizi  pubblici,  anche  se
circolano scarichi: 
    a)  fornitura  di  acqua,  gas,  anche  in  bombole  ed   energia
elettrica; 
    b) nettezza urbana e raccolta rifiuti  effettuati  dal  luogo  di
produzione a quello di  smaltimento  e/o  recupero  o  al  centro  di
raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza  operazioni  intermedie
di carico o scarico; 
    c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di
smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni
comunali, nonche' da veicoli che,  per  conto  delle  amministrazioni
comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti,  purche'  muniti  di
apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; 
    d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; 
    e)  servizi  postali,  effettuati  con  veicoli  appartenenti  al
Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o alle Poste Italiane S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con
l'emblema PT o  con  l'emblema  Poste  Italiane,  nonche'  quelli  di
supporto,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni,  anche  estera,
nonche' quelli in possesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999,  n.  261,  e  successive  modificazioni,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali; 
    f) servizi radiotelevisivi; 
    g) servizi di pronto intervento  e  di  emergenza  connessi  alla
gestione  della  circolazione   stradale,   utilizzati   dagli   enti
proprietari e/o gestori di strade; 
    h) altri  servizi  pubblici  finalizzati  a  soddisfare  esigenze
collettive  urgenti,  purche'   muniti   di   idonea   documentazione
comprovante la necessita'. 
  3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova,  altresi',  applicazione
per i veicoli ed i complessi di veicoli  appartenenti  alle  seguenti
particolari categorie, anche se circolano scarichi: 
    a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; 
    b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; 
    c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,
esclusivamente per il trasporto di latte fresco; 
    d) veicoli adibiti  al  trasporto  di  alimenti  per  animali  da
allevamento o di materie prime per la loro produzione; 
    e) autocisterne adibite al trasporto di  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia  pubblico  sia
privato; 
    f) macchine agricole ai  sensi  dell'art.  57  del  codice  della
strada e macchine agricole eccezionali ai  sensi  dell'art.  104  del
medesimo codice, fermi restando la necessita' dell'autorizzazione  di
cui  al  comma  8  del  citato  art.  104,  nonche'  il  divieto   di
circolazione, ai sensi dell'art.  175,  comma  2,  del  codice  della
strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art.  2
del medesimo codice. 
  4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei
seguenti casi particolari: 
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche'  il  veicolo  sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso  piu'  breve
tra la sede dell'impresa intestataria  del  veicolo  e  il  luogo  di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali; 
    b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessita',
richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede  fuori
dal centro abitato in cui ha sede l'impresa; 
    c) per i veicoli che compiono il percorso  per  il  rientro  alle
sedi,  principale  o  secondaria,  dell'impresa  intestataria   degli
stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato  certificato
di iscrizione alla Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato,
nonche' per il rientro alla residenza  o  domicilio  del  conducente,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto  e
non percorrano tratti autostradali. 
  5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 m  di  altezza,  con  impressa  in  nero  la
lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in  modo  ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.