Art. 8 
 
               Tipologie delle merci il cui trasporto 
                   non e' assoggettato al divieto 
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli che  trasportano  esclusivamente  le  seguenti  tipologie  di
merci, anche se circolano scarichi: 
    a) forniture destinate al  servizio  di  ristoro  a  bordo  degli
aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; 
    b) forniture di viveri o di  merci  destinate  ad  altri  servizi
indispensabili alle attivita' della marina mercantile; 
    c) giornali, quotidiani e periodici; 
    d) prodotti per uso medico; 
    e) prodotti alimentari deperibili che devono  essere  trasportati
in regime ATP; 
    f) prodotti agricoli che pur  non  richiedendo  il  trasporto  in
regime ATP,  sono  soggetti  ad  un  rapido  deperimento  e  pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita: 
      1) frutta fresca; 
      2) ortaggi; 
      3) fiori recisi; 
      4) semi vitali non ancora germogliati; 
      5) uova da cova, con  specifica  attestazione  all'interno  del
documento di trasporto; 
      6) miele non invasettato; 
    g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali; 
    h)  prodotti  complementari  alla  somministrazione   alimentare,
trasportati contemporaneamente a  quelli  di  cui  alla  lettera  e),
strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di
somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in  massa  del
totale del carico. 
  2. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche
se  circolano  scarichi,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione
attestante la necessita' del carico o scarico anche  nei  periodi  di
vigenza del divieto: 
    a) pulcini destinati all'allevamento; 
    b) animali vivi destinati alla macellazione; 
    c) animali vivi provenienti dall'estero; 
    d) animali destinati a gareggiare in  manifestazioni  agonistiche
autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; 
    e) api per nomadismo. 
  3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1,  lettere  e),
f), g) e h), nonche' le merci di cui al comma 2, lettere a),  b),  c)
ed e) devono essere muniti di cartelli  indicatori  di  colore  verde
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa
in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.