Art. 4 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1. Le richieste di cui all'art.  3,  corredate  dalle  delibere  di
Giunta  regionale  devono  essere  inviate  in  formato   elettronico
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
ufficio.disabilita@pec.governo.it entro quarantacinque  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Il trasferimento delle  risorse  spettanti  a  ciascuna  regione
viene disposto, previa verifica  della  coerenza  della  delibera  di
Giunta regionale con le finalita' di cui all'art. 1, lettera a) entro
quarantacinque giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma
1, in un'unica soluzione. 
  3. Le risorse destinate alle regioni ai sensi della tabella 1 e non
utilizzate restano nella disponibilita' dell'Ufficio per le politiche
a favore delle persone con disabilita', che procede alla ripartizione
tra le regioni ammesse ai finanziamenti  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 2, comma 2. 
  4. Le regioni provvedono all'erogazione  delle  risorse  necessarie
all'attuazione degli interventi secondo le  modalita'  stabilite  con
propria delibera. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana previo visto e  registrazione  della  Corte
dei conti. 
    Roma, 10 ottobre 2022 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                               Stefani 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 3112