Art. 4 Trasferimento delle risorse 1. Le richieste di cui all'art. 3, corredate dalle delibere di Giunta regionale devono essere inviate in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione viene disposto, previa verifica della coerenza della delibera di Giunta regionale con le finalita' di cui all'art. 1, lettera a) entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, in un'unica soluzione. 3. Le risorse destinate alle regioni ai sensi della tabella 1 e non utilizzate restano nella disponibilita' dell'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita', che procede alla ripartizione tra le regioni ammesse ai finanziamenti secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2. 4. Le regioni provvedono all'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi secondo le modalita' stabilite con propria delibera. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 10 ottobre 2022 Il Ministro per le disabilita' Stefani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3112