Avvertenza: 
    - Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1985,  n.  1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4-bis: 
      1) al comma 1 ((, al primo  periodo,  le  parole:  «o  a  norma
dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e le parole:
«314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse ed )) e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «La  disposizione  del  primo  periodo  si
applica altresi' in caso di esecuzione di  pene  inflitte  anche  per
delitti diversi da quelli ivi indicati,  in  relazione  ai  quali  il
giudice della cognizione o  dell'esecuzione  ha  accertato  che  sono
stati commessi per eseguire od occultare uno  dei  reati  di  cui  al
medesimo  primo  periodo  ovvero  per  conseguire  o  assicurare   al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o  il  prezzo  ovvero
l'impunita' di detti reati.»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
        «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi,
anche  in  assenza  di  collaborazione  con  la  giustizia  ai  sensi
dell'articolo 58-ter,  ai  detenuti  e  agli  internati  per  delitti
commessi per finalita' di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis  e  416-ter  del
codice penale, per  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al  fine  di
agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,  per  i
delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui  all'articolo  291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'articolo 74 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili
e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla  condanna
o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino  elementi
specifici,  diversi  e  ulteriori  rispetto  alla  regolare  condotta
carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso  rieducativo
e  alla  mera  dichiarazione  di  dissociazione   dall'organizzazione
criminale di eventuale  appartenenza,  che  consentano  di  escludere
l'attualita'  di  collegamenti  con  la   criminalita'   organizzata,
terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di  ripristino  di  tali  collegamenti,
anche indiretti o  tramite  terzi,  tenuto  conto  delle  circostanze
personali  e  ambientali,  delle  ragioni  eventualmente  dedotte   a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica  della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al  fine
della concessione  dei  benefici,  il  giudice  accerta  altresi'  la
sussistenza di iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,
sia  nelle  forme  risarcitorie  che  in   quelle   della   giustizia
riparativa. 
        1-bis.1.  I  benefici  di  cui  al  comma  1  possono  essere
concessi, anche in assenza di  collaborazione  con  la  giustizia  ai
sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti  di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, 601, 602, 609-octies e 630  del  codice  penale,  purche'  gli
stessi dimostrino l'adempimento delle  obbligazioni  civili  e  degli
obblighi  di  riparazione  pecuniaria  conseguenti  alla  condanna  o
l'assoluta impossibilita' di tale adempimento  e  alleghino  elementi
specifici,  diversi  e  ulteriori  rispetto  alla  regolare  condotta
carceraria  e  alla   partecipazione   del   detenuto   al   percorso
rieducativo,   che   consentano   di   escludere   l'attualita'    di
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con  il  contesto  nel
quale il reato e' stato  commesso,  tenuto  conto  delle  circostanze
personali  e  ambientali,  delle  ragioni  eventualmente  dedotte   a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica  della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al  fine
della concessione dei benefici, il giudice  di  sorveglianza  accerta
altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle
vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle  della  giustizia
riparativa. 
        ((  1-bis.1.1.  Con  il  provvedimento  di  concessione   dei
benefici di cui al comma  1  possono  essere  stabilite  prescrizioni
volte a impedire il pericolo del ripristino di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o  che  impediscano
ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di  altri  reati  o  al  ripristino  di
rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva.  A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni  in
uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato. )) 
        1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che  per  taluno
dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla  commissione  dei
delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»; 
      3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nei
casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice (( acquisisce, anche
al  fine  di  verificare  la  fondatezza   degli   elementi   offerti
dall'istante,  dettagliate  informazioni  in  merito   al   perdurare
dell'operativita' del  sodalizio  criminale  di  appartenenza  o  del
contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al  profilo
criminale  del  detenuto  o  dell'internato  e  alla  sua   posizione
all'interno dell'associazione, alle  eventuali  nuove  imputazioni  o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo  carico  e,  ove
significative,  alle  infrazioni  disciplinari  commesse  durante  la
detenzione. Il giudice )) chiede  altresi'  il  parere  del  pubblico
ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo  grado
o, se si tratta di condanne per i delitti indicati  all'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del  pubblico
ministero presso il tribunale del  capoluogo  del  distretto  ove  e'
stata pronunciata la  sentenza  di  primo  grado  e  del  Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce  informazioni  dalla
direzione dell'istituto ove  l'istante  e'  detenuto  o  internato  e
dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo
familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti  in  ordine
alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore  di  vita,  alle
attivita'  economiche  eventualmente  svolte  e   alla   pendenza   o
definitivita' di misure di prevenzione personali  o  patrimoniali.  I
pareri, le informazioni e gli esiti degli (( accertamenti di  cui  al
quinto  periodo  ))  sono  trasmessi  entro  sessanta  giorni   dalla
richiesta. Il termine  puo'  essere  prorogato  di  ulteriori  trenta
giorni in ragione della complessita' degli accertamenti.  Decorso  il
termine, il  giudice  decide  anche  in  assenza  dei  pareri,  delle
informazioni e  degli  esiti  degli  accertamenti  richiesti.  Quando
dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale  sussistenza  di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva
o con il contesto nel quale il reato e' stato  commesso,  ovvero  del
pericolo di ripristino di tali collegamenti, e' onere del  condannato
fornire,  entro  un  congruo  termine,  idonei  elementi   di   prova
contraria.  In  ogni  caso,  nel   provvedimento   con   cui   decide
sull'istanza  di  concessione  dei   benefici   il   giudice   indica
specificamente   le   ragioni   dell'accoglimento   o   del   rigetto
dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti (( ai  sensi
del quinto periodo )). I benefici di cui al comma  1  possono  essere
concessi al detenuto o internato  sottoposto  a  regime  speciale  di
detenzione  previsto  dall'articolo  41-bis  solamente  dopo  che  il
provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato  revocato
o non prorogato.»; 
      4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini  della  concessione  dei
benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»; 
      5) (( dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: )) 
        (( «2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si
applicano quando  e'  richiesta  la  modifica  del  provvedimento  di
ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre  mesi
dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto  esecutivo  a
norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si  procede  quando
e' richiesta la concessione di un permesso  premio  da  parte  di  un
condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi
dal provvedimento di concessione del primo permesso premio. )) 
        2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano
ad oggetto  la  concessione  dei  benefici  di  cui  al  comma  1  ai
condannati per  i  reati  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale,  le  funzioni  di  pubblico
ministero possono essere svolte  dal  pubblico  ministero  presso  il
tribunale del capoluogo del distretto ove  e'  stata  pronunciata  la
sentenza di primo grado. (( In tal caso, se ha sede in  un  distretto
diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza  mediante
collegamento a distanza.» )); 
      6) il comma 3-bis e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis  della  legge
          26   luglio   1975,   n.   354   (Norme    sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4-bis (Divieto di concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati   collaborino   con   la   giustizia   a    norma
          dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
          per finalita' di terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
          eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
          atti di violenza, delitti di cui agli  articoli  416-bis  e
          416-ter del codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste dallo stesso articolo  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  in  esso
          previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,  primo
          comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
          e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3,  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e  all'articolo  74  del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
          si applica altresi' in caso di esecuzione di pene  inflitte
          anche per  delitti  diversi  da  quelli  ivi  indicati,  in
          relazione  ai  quali  il   giudice   della   cognizione   o
          dell'esecuzione ha accertato che sono  stati  commessi  per
          eseguire od occultare uno dei  reati  di  cui  al  medesimo
          primo  periodo  ovvero  per  conseguire  o  assicurare   al
          condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
          ovvero l'impunita' di  detti  reati.  La  disposizione  del
          primo periodo si applica altresi' in caso di esecuzione  di
          pene inflitte anche  per  delitti  diversi  da  quelli  ivi
          indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione
          o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi  per
          eseguire od occultare uno dei  reati  di  cui  al  medesimo
          primo  periodo  ovvero  per  conseguire  o  assicurare   al
          condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
          ovvero l'impunita' di detti reati. 
              1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  anche  in  assenza  di  collaborazione  con   la
          giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
          internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
          anche   internazionale,   o   di   eversione    dell'ordine
          democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
          i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
          penale, per delitti commessi avvalendosi  delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  in  esso
          previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi  1  e
          3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e per i delitti di  cui  all'articolo  291-quater  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche'
          gli  stessi  dimostrino  l'adempimento  delle  obbligazioni
          civili  e  degli   obblighi   di   riparazione   pecuniaria
          conseguenti alla condanna o  l'assoluta  impossibilita'  di
          tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi  e
          ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria,  alla
          partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e  alla
          mera  dichiarazione  di  dissociazione  dall'organizzazione
          criminale di  eventuale  appartenenza,  che  consentano  di
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto  nel
          quale il reato e' stato commesso, nonche'  il  pericolo  di
          ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o  tramite
          terzi,  tenuto  conto   delle   circostanze   personali   e
          ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a  sostegno
          della mancata collaborazione, della revisione critica della
          condotta   criminosa   e   di   ogni   altra   informazione
          disponibile. Al fine della  concessione  dei  benefici,  il
          giudice  accerta  altresi'  la  sussistenza  di  iniziative
          dell'interessato a favore delle vittime,  sia  nelle  forme
          risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 
              1-bis.1. I benefici di cui al comma  1  possono  essere
          concessi,  anche  in  assenza  di  collaborazione  con   la
          giustizia ai sensi  dell'articolo  58-ter,  ai  detenuti  o
          internati per i delitti di cui agli articoli 600,  600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo  e  secondo  comma,  601,  602,
          609-octies e 630 del  codice  penale,  purche'  gli  stessi
          dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e  degli
          obblighi  di  riparazione   pecuniaria   conseguenti   alla
          condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento  e
          alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori  rispetto
          alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
          detenuto  al  percorso  rieducativo,  che   consentano   di
          escludere l'attualita' di collegamenti, anche  indiretti  o
          tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e'  stato
          commesso,  tenuto  conto  delle  circostanze  personali   e
          ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a  sostegno
          della mancata collaborazione, della revisione critica della
          condotta   criminosa   e   di   ogni   altra   informazione
          disponibile. Al fine della  concessione  dei  benefici,  il
          giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza  di
          iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,  sia
          nelle forme risarcitorie  che  in  quelle  della  giustizia
          riparativa. 
              1-bis.1.1. Con  il  provvedimento  di  concessione  dei
          benefici  di  cui  al  comma  1  possono  essere  stabilite
          prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
          collegamenti con la criminalita' organizzata,  terroristica
          o eversiva o che  impediscano  ai  condannati  di  svolgere
          attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
          al compimento di altri reati o al  ripristino  di  rapporti
          con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
          tal fine il giudice puo' disporre  che  il  condannato  non
          soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni  in  un  comune
          determinato. 
              1-bis.2. Ai detenuti e agli internati,  oltre  che  per
          taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1,  anche  per  il
          delitto  di  cui  all'articolo  416   del   codice   penale
          finalizzato alla commissione dei delitti  ivi  indicati  si
          applicano le disposizioni del comma 1-bis. 
              1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'articolo 291-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, all'articolo 73  del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
          aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del  medesimo
          testo unico, all'articolo 416, primo  e  terzo  comma,  del
          codice penale, realizzato allo scopo di commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'articolo 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo
          di commettere delitti previsti dal libro  II,  titolo  XII,
          capo III, sezione I, del medesimo  codice,  dagli  articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
              1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articoli  583-quinquies,  600-bis,   600-ter,   600-quater,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
          609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
          dei   risultati   dell'osservazione    scientifica    della
          personalita' condotta collegialmente  per  almeno  un  anno
          anche con la partecipazione degli esperti di cui al  quarto
          comma   dell'articolo   80   della   presente   legge.   Le
          disposizioni di cui al periodo precedente si  applicano  in
          ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
          penale  salvo  che   risulti   applicata   la   circostanza
          attenuante dallo stesso contemplata. 
              1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per
          i delitti di  cui  agli  articoli  583-quinquies,  600-bis,
          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   609-quater,
          609-quinquies e 609-undecies  del  codice  penale,  nonche'
          agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se
          commessi in danno di persona minorenne,  il  magistrato  di
          sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la
          positiva  partecipazione  al  programma  di  riabilitazione
          specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 
              2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
          1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
          la  fondatezza   degli   elementi   offerti   dall'istante,
          dettagliate   informazioni   in   merito    al    perdurare
          dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
          del  contesto  criminale  nel  quale  il  reato  e'   stato
          consumato,   al   profilo   criminale   del   detenuto    o
          dell'internato   e   alla   sua    posizione    all'interno
          dell'associazione,  alle  eventuali  nuove  imputazioni   o
          misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
          e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
          durante la  detenzione.  Il  giudice»  chiede  altresi'  il
          parere del pubblico ministero  presso  il  giudice  che  ha
          emesso la sentenza di  primo  grado  o,  se  si  tratta  di
          condanne per i  delitti  indicati  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater,  del  codice  di  procedura  penale,  del
          pubblico ministero presso il tribunale  del  capoluogo  del
          distretto ove e' stata pronunciata  la  sentenza  di  primo
          grado   e   del   Procuratore   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo,  acquisisce  informazioni  dalla  direzione
          dell'istituto ove  l'istante  e'  detenuto  o  internato  e
          dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti  al
          suo nucleo familiare e delle  persone  ad  esso  collegate,
          accertamenti  in  ordine  alle  condizioni   reddituali   e
          patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita'  economiche
          eventualmente svolte e alla  pendenza  o  definitivita'  di
          misure di prevenzione personali o patrimoniali.  I  pareri,
          le informazioni e gli esiti degli accertamenti  di  cui  al
          quinto periodo sono trasmessi entro sessanta  giorni  dalla
          richiesta. Il termine puo' essere  prorogato  di  ulteriori
          trenta  giorni  in   ragione   della   complessita'   degli
          accertamenti. Decorso il termine, il giudice  decide  anche
          in assenza dei pareri, delle  informazioni  e  degli  esiti
          degli  accertamenti  richiesti.   Quando   dall'istruttoria
          svolta  emergono   indizi   dell'attuale   sussistenza   di
          collegamenti con la criminalita' organizzata,  terroristica
          o eversiva o con il contesto nel quale il  reato  e'  stato
          commesso,  ovvero  del  pericolo  di  ripristino  di   tali
          collegamenti, e' onere del  condannato  fornire,  entro  un
          congruo termine, idonei elementi  di  prova  contraria.  In
          ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di
          concessione dei benefici il giudice  indica  specificamente
          le ragioni dell'accoglimento  o  del  rigetto  dell'istanza
          medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti  ai  sensi  del
          quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere
          concessi  al  detenuto  o  internato  sottoposto  a  regime
          speciale  di  detenzione  previsto   dall'articolo   41-bis
          solamente dopo che il  provvedimento  applicativo  di  tale
          regime speciale sia stato revocato o non prorogato. 
              2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di
          sorveglianza  o  il  tribunale   di   sorveglianza   decide
          acquisite dettagliate informazioni dal  questore.  In  ogni
          caso  il  giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla
          richiesta delle informazioni. 
              2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis  non
          si  applicano  quando  e'   richiesta   la   modifica   del
          provvedimento di ammissione al  lavoro  all'esterno  e  non
          sono decorsi  piu'  di  tre  mesi  dalla  data  in  cui  il
          provvedimento  medesimo  e'  divenuto  esecutivo  a   norma
          dell'articolo 21, comma 4.  Allo  stesso  modo  si  procede
          quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
          parte di un condannato gia' ammesso a fruirne  e  non  sono
          decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento  di  concessione
          del primo permesso premio. 
              2-ter. Alle udienze del tribunale di  sorveglianza  che
          abbiano ad oggetto la concessione dei benefici  di  cui  al
          comma 1 ai condannati per i reati di cui  all'articolo  51,
          commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,  le
          funzioni di pubblico ministero possono  essere  svolte  dal
          pubblico ministero presso il tribunale  del  capoluogo  del
          distretto ove e' stata pronunciata  la  sentenza  di  primo
          grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso,  il
          pubblico ministero puo'  partecipare  all'udienza  mediante
          collegamento a distanza. 
              3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
              3-bis. (abrogato)».