Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1 ((, al primo periodo, le parole: «o a norma
dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e le parole:
«314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse ed )) e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si
applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte anche per
delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il
giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono
stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al
medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
l'impunita' di detti reati.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi,
anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi
dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti
commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del
codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i
delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili
e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna
o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta
carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo
e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione
criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere
l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata,
terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali collegamenti,
anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze
personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi' la
sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime,
sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai
sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purche' gli
stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o
l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta
carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso
rieducativo, che consentano di escludere l'attualita' di
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel
quale il reato e' stato commesso, tenuto conto delle circostanze
personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta
altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle
vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
(( 1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei
benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni
volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano
ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di
rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in
uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato. ))
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno
dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui
all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei
delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;
3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice (( acquisisce, anche
al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti
dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare
dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o del
contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al profilo
criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione
all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove
significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la
detenzione. Il giudice )) chiede altresi' il parere del pubblico
ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado
o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e'
stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla
direzione dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e
dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo
familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine
alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle
attivita' economiche eventualmente svolte e alla pendenza o
definitivita' di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I
pareri, le informazioni e gli esiti degli (( accertamenti di cui al
quinto periodo )) sono trasmessi entro sessanta giorni dalla
richiesta. Il termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta
giorni in ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il
termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle
informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando
dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva
o con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del
pericolo di ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato
fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova
contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide
sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica
specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto
dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti (( ai sensi
del quinto periodo )). I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di
detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il
provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato
o non prorogato.»;
4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei
benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;
5) (( dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: ))
(( «2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si
applicano quando e' richiesta la modifica del provvedimento di
ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi
dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a
norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando
e' richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un
condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi
dal provvedimento di concessione del primo permesso premio. ))
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano
ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai
condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico
ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la
sentenza di primo grado. (( In tal caso, se ha sede in un distretto
diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante
collegamento a distanza.» ));
6) il comma 3-bis e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte
anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in
relazione ai quali il giudice della cognizione o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati. La disposizione del
primo periodo si applica altresi' in caso di esecuzione di
pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi
indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione
o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e
3, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche'
gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni
civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria
conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di
tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e
ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla
partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla
mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione
criminale di eventuale appartenenza, che consentano di
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel
quale il reato e' stato commesso, nonche' il pericolo di
ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite
terzi, tenuto conto delle circostanze personali e
ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno
della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il
giudice accerta altresi' la sussistenza di iniziative
dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme
risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602,
609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi
dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla
condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e
alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto
alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
detenuto al percorso rieducativo, che consentano di
escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o
tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, tenuto conto delle circostanze personali e
ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno
della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il
giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di
iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia
nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei
benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite
prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere
attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune
determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per
taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si
applicano le disposizioni del comma 1-bis.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalita' condotta collegialmente per almeno un anno
anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto
comma dell'articolo 80 della presente legge. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in
ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
penale salvo che risulti applicata la circostanza
attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per
i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
la fondatezza degli elementi offerti dall'istante,
dettagliate informazioni in merito al perdurare
dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
del contesto criminale nel quale il reato e' stato
consumato, al profilo criminale del detenuto o
dell'internato e alla sua posizione all'interno
dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
durante la detenzione. Il giudice» chiede altresi' il
parere del pubblico ministero presso il giudice che ha
emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di
condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado e del Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione
dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e
dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al
suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate,
accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e
patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita' economiche
eventualmente svolte e alla pendenza o definitivita' di
misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri,
le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al
quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla
richiesta. Il termine puo' essere prorogato di ulteriori
trenta giorni in ragione della complessita' degli
accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche
in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti
degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria
svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva o con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali
collegamenti, e' onere del condannato fornire, entro un
congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In
ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di
concessione dei benefici il giudice indica specificamente
le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza
medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del
quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi al detenuto o internato sottoposto a regime
speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis
solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale
regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle informazioni.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non
si applicano quando e' richiesta la modifica del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non
sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il
provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma
dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede
quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono
decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione
del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che
abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al
comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le
funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il
pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante
collegamento a distanza.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. (abrogato)».