Art. 3 
 
          Disposizioni transitorie in materia di divieto di 
                concessione dei benefici penitenziari 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 1), non  si  applica  quando  il  delitto  diverso  da  quelli
indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' stato commesso prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di  entrata
in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal
comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  nei
casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,  accertata
nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti
e delle responsabilita', operato con sentenza  irrevocabile,  rendano
comunque  impossibile  un'utile  collaborazione  con  la   giustizia,
nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti  dei   medesimi
detenuti o  internati  sia  stata  applicata  una  delle  circostanze
attenuanti previste dall'articolo 62,  numero  6,  anche  qualora  il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo  la  sentenza  di  condanna,
dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice
penale, ((i benefici di cui al  comma  1  dell'articolo  4-bis  della
citata legge n. 354 del 1975)) e la liberazione condizionale  possono
essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo
4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purche'  siano  acquisiti
elementi tali  da  escludere  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. In tali  casi,  ai
condannati  alla  pena  dell'ergastolo,  ai  fini  dell'accesso  alla
liberazione condizionale, non si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno,
la liberta' vigilata, disposta  ai  sensi  dell'articolo  230,  primo
comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato
il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti  con  soggetti
condannati per  i  reati  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale o  sottoposti  a  misura  di
prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del  comma
1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o
condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 4-bis della  citata  legge  26  luglio
          1975,  n.  354,   si   vedano   i   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 62, numero 6, 114,
          116 e 230 del codice penale: 
                «Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
          il  reato,  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
          circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 
                  1. - 5. (Omissis); 
                  6.   l'avere,   prima   del   giudizio,    riparato
          interamente il danno, mediante il risarcimento di esso,  e,
          quando  sia  possibile,   mediante   le   restituzioni;   o
          l'essersi, prima del giudizio e fuori  del  caso  preveduto
          nell'ultimo   capoverso   dell'articolo    56,    adoperato
          spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare  le
          conseguenze dannose o pericolose del reato.» 
                «Art. 114 (Circostanze  attenuanti).  -  Il  giudice,
          qualora  ritenga  che  l'opera  prestata  da  talune  delle
          persone che sono concorse nel reato a norma degli  articoli
          110 e 113 abbia avuto minima importanza nella  preparazione
          o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena. 
              Tale disposizione non  si  applica  nei  casi  indicati
          nell'articolo 112. 
              La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato
          determinato a commettere il reato o a cooperare nel  reato,
          quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e  4
          del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.» 
                «Art. 116 (Reato diverso da quello voluto  da  taluno
          dei concorrenti). - Qualora il reato commesso  sia  diverso
          da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
          risponde, se l'evento e' conseguenza della  sua  azione  od
          omissione. 
              Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
          pena e' diminuita  riguardo  a  chi  volle  il  reato  meno
          grave.» 
                «Art. 230 (Casi nei quali  deve  essere  ordinata  la
          liberta'  vigilata).  -  La  liberta'  vigilata  e'  sempre
          ordinata: 
                  1. se e' inflitta la pena della reclusione per  non
          meno di dieci anni: e non puo', in tal caso,  avere  durata
          inferiore a tre anni; 
                  2. quando il condannato e' ammesso alla liberazione
          condizionale; 
                  3. se il contravventore abituale  o  professionale,
          non essendo piu' sottoposto a misure di sicurezza, commette
          un nuovo  reato,  il  quale  sia  nuova  manifestazione  di
          abitualita' o professionalita'; 
                  4. negli altri casi determinati dalla legge. 
              Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una
          colonia agricola o ad una casa di lavoro,  il  giudice,  al
          termine dell'assegnazione, puo' ordinare che la persona  da
          dimettere sia  posta  in  liberta'  vigilata,  ovvero  puo'
          obbligarla a cauzione di buona condotta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, commi  3-bis  e
          3-quater, del codice di procedura penale: 
                «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1.  -  3.
          (Omissis). 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'articolo 12,  commi  1,  3  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,  416-bis,
          416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i
          delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal
          predetto articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, nonche' per i delitti previsti  dall'articolo  74
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              3-ter. (Omissis). 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere
          a), b),  d),  e),  f)  e  g),  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
                «Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I  provvedimenti
          previsti dal presente capo si applicano: 
                  a) agli indiziati di appartenere alle  associazioni
          di cui all'articolo 416-bis c.p.; 
                  b) ai soggetti indiziati di uno dei reati  previsti
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o del delitto di cui all'articolo  418  del  codice
          penale; 
                  c) (Omissis); 
                  d)  agli  indiziati  di  uno  dei  reati   previsti
          dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice  di  procedura
          penale e a coloro che, operanti in gruppi  o  isolatamente,
          pongano  in   essere   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti,   ovvero   esecutivi   diretti   a    sovvertire
          l'ordinamento dello Stato, con la commissione  di  uno  dei
          reati previsti dal capo I del titolo VI del  libro  II  del
          codice penale o dagli articoli 284,  285,  286,  306,  438,
          439,  605  e  630  dello  stesso   codice,   nonche'   alla
          commissione dei reati con  finalita'  di  terrorismo  anche
          internazionale ovvero a prendere parte ad un  conflitto  in
          territorio  estero  a  sostegno  di  un'organizzazione  che
          persegue le finalita'  terroristiche  di  cui  all'articolo
          270-sexies del codice penale; 
                  e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il
          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una
          attivita' analoga a quella precedente; 
                  f)  a  coloro  che   compiano   atti   preparatori,
          obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  alla
          ricostituzione del partito fascista ai sensi  dell'articolo
          1  della  legge  n.  645  del  1952,  in  particolare   con
          l'esaltazione o la pratica della violenza; 
                  g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e)  ed
          f), siano stati condannati per  uno  dei  delitti  previsti
          nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli  articoli  8  e
          seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e  successive
          modificazioni,  quando  debba  ritenersi,   per   il   loro
          comportamento successivo, che siano proclivi  a  commettere
          un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
          d); 
                  h) - i-quater. (Omissis).».