Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di divieto di
concessione dei benefici penitenziari
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli
indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' stato commesso prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal
comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei
casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata
nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti
e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendano
comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,
nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi
detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze
attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna,
dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice
penale, ((i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della
citata legge n. 354 del 1975)) e la liberazione condizionale possono
essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo
4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purche' siano acquisiti
elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai
condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla
liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno,
la liberta' vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo
comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato
il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti
condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di
prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma
1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o
condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.
Riferimenti normativi
- Per l'articolo 4-bis della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 62, numero 6, 114,
116 e 230 del codice penale:
«Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. - 5. (Omissis);
6. l'avere, prima del giudizio, riparato
interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni; o
l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto
nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato.»
«Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice,
qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle
persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli
110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione
o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati
nell'articolo 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato
determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato,
quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4
del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.»
«Art. 116 (Reato diverso da quello voluto da taluno
dei concorrenti). - Qualora il reato commesso sia diverso
da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od
omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno
grave.»
«Art. 230 (Casi nei quali deve essere ordinata la
liberta' vigilata). - La liberta' vigilata e' sempre
ordinata:
1. se e' inflitta la pena della reclusione per non
meno di dieci anni: e non puo', in tal caso, avere durata
inferiore a tre anni;
2. quando il condannato e' ammesso alla liberazione
condizionale;
3. se il contravventore abituale o professionale,
non essendo piu' sottoposto a misure di sicurezza, commette
un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di
abitualita' o professionalita';
4. negli altri casi determinati dalla legge.
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una
colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al
termine dell'assegnazione, puo' ordinare che la persona da
dimettere sia posta in liberta' vigilata, ovvero puo'
obbligarla a cauzione di buona condotta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. - 3.
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis,
416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. (Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere
a), b), d), e), f) e g), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni
di cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice
penale;
c) (Omissis);
d) agli indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura
penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire
l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del
codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438,
439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in
territorio estero a sostegno di un'organizzazione che
persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo
270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo
1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti
nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e
seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) - i-quater. (Omissis).».