Art. 4 
 
                Modifiche all'articolo 25 della legge 
                      13 settembre 1982, n. 646 
 
  1. All'articolo 25 della legge 13  settembre  1982,  n.  646,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono  inserite
le seguenti: «sia stato adottato un decreto di  cui  al  comma  2-bis
dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»; 
    b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Copia
del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n.  354,  e'  trasmessa,  a  cura  del  Ministero  della
giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma
1.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25 della  legge  13
          settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia  di  misure
          di prevenzione di carattere  patrimoniale  ed  integrazioni
          alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,  n.
          57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
          parlamentare sul fenomeno  della  mafia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 25.  -  1.  A  carico  delle  persone  nei  cui
          confronti sia stato adottato un decreto  di  cui  al  comma
          2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio  1975,  n.
          354, sia stata  emanata  sentenza  di  condanna  anche  non
          definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero  per  il
          delitto di cui  all'articolo  12-quinquies,  comma  1,  del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo,
          una misura di prevenzione ai sensi della  legge  31  maggio
          1965, n. 575, il nucleo  di  polizia  economico-finanziaria
          del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione
          al luogo di dimora abituale del  soggetto,  puo'  procedere
          alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e
          patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari
          e societari e comunque in materia economica e  finanziaria,
          anche  allo  scopo   di   verificare   l'osservanza   della
          disciplina  dei   divieti   autorizzatori,   concessori   o
          abilitativi di cui all'articolo 10 della  citata  legge  n.
          575 del 1965, e successive modificazioni. 
              2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate  anche
          nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma
          3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio  1965,
          n. 575, e successive modificazioni.  Nei  casi  in  cui  il
          domicilio  fiscale,  il  luogo   di   effettivo   esercizio
          dell'attivita', ovvero il  luogo  di  dimora  abituale  dei
          soggetti da sottoporre a verifica  sia  diverso  da  quello
          delle persone di cui al  comma  1,  il  nucleo  di  polizia
          economico-finanziaria  puo'  delegare  l'esecuzione   degli
          accertamenti di cui al presente comma ai reparti del  Corpo
          della guardia di finanza competenti per territorio. 
              3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento
          di applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a
          cura della cancelleria competente,  al  nucleo  di  polizia
          economico-finanziaria  indicato  al  comma  1.  Copia   del
          decreto di cui al comma 2-bis  dell'articolo  41-bis  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354,  e'  trasmessa,  a  cura  del
          Ministero   della   giustizia,   al   nucleo   di   polizia
          economico-finanziaria di cui al comma 1. 
              4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente
          articolo, i militari del Corpo della  guardia  di  finanza,
          oltre ai poteri e alle facolta'  previsti  dall'articolo  2
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si  avvalgono
          dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
          dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo  speciale
          di polizia valutaria ai sensi del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231. 
              5. La revoca del provvedimento con il  quale  e'  stata
          disposta   una   misura   di   prevenzione   non   preclude
          l'utilizzazione ai fini fiscali  degli  elementi  acquisiti
          nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1. 
              6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui  redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e
          ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma,  numero
          2), secondo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo 32, primo comma,  numero  2),
          secondo  periodo,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni.».