Art. 4
Modifiche all'articolo 25 della legge
13 settembre 1982, n. 646
1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite
le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis
dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia
del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e' trasmessa, a cura del Ministero della
giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma
1.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 13
settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure
di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni
alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui
confronti sia stato adottato un decreto di cui al comma
2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sia stata emanata sentenza di condanna anche non
definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il
delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo,
una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, il nucleo di polizia economico-finanziaria
del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione
al luogo di dimora abituale del soggetto, puo' procedere
alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e
patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari
e societari e comunque in materia economica e finanziaria,
anche allo scopo di verificare l'osservanza della
disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o
abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma
3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il
domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio
dell'attivita', ovvero il luogo di dimora abituale dei
soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello
delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia
economico-finanziaria puo' delegare l'esecuzione degli
accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo
della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento
di applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a
cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia
economico-finanziaria indicato al comma 1. Copia del
decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e' trasmessa, a cura del
Ministero della giustizia, al nucleo di polizia
economico-finanziaria di cui al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente
articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza,
oltre ai poteri e alle facolta' previsti dall'articolo 2
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono
dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale
di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata
disposta una misura di prevenzione non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti
nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e
ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero
2), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.».