Art. 5 
 
              Norme in materia di occupazioni abusive e 
                  organizzazione di raduni illegali 
 
  ((1. Dopo l'articolo 633 del codice penale e' inserito il seguente: 
    «Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la
salute pubblica o  l'incolumita'  pubblica).-  Chiunque  organizza  o
promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici
o privati, al fine di realizzare un raduno musicale  o  avente  altro
scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da  tre  a  sei
anni  e  con  la  multa  da  euro  1.000  a   euro   10.000,   quando
dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute  pubblica  o
per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle  norme  in
materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o  di
igiene  degli  spettacoli  e  delle   manifestazioni   pubbliche   di
intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti  ovvero
dello stato dei luoghi. 
  E' sempre ordinata la confisca delle cose che  servirono  o  furono
destinate a commettere il reato di cui al  primo  comma,  nonche'  di
quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione  o  di
quelle che ne sono il prodotto o il profitto.». 
  1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole:
«nell'articolo precedente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «negli
articoli 633 e 633-bis». 
  2.(soppresso) 
  3.(soppresso))) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  634  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 634 (Turbativa violenta del  possesso  di  cose
          immobili).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati  negli
          articoli 633 e 633-bis, turba, con violenza alla persona  o
          con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose  immobili,
          e' punito con la reclusione fino a due anni e con la  multa
          da euro 103 a euro 309. 
              Il fatto si considera compiuto con violenza o  minaccia
          quando e' commesso da piu' di dieci persone.».