Art. 5 Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali ((1. Dopo l'articolo 633 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumita' pubblica).- Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche' di quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.». 1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: «nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 633 e 633-bis». 2.(soppresso) 3.(soppresso)))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 634 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.».