((Art. 5-undecies Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni. 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla presente legge: «Art. 94 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».