((Art. 5-undecies 
 
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.
  150,   in   materia    di    disciplina    transitoria    per    le
  videoregistrazioni. 
 
  1. All'articolo 94, comma 1, del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150, le parole: «decorso  un  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decorsi sei mesi».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  94  del  citato
          decreto  legislativo  10  ottobre  2022,   n.   150,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 94  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione). -  1.  Le
          disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1,  lettera  i),
          si applicano decorsi sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo,  quarto  e
          quinto  periodo,  e  9,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  23-bis,  commi  1,  2,  3,   4   e   7,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176.  Se
          sono proposte ulteriori impugnazioni  avverso  il  medesimo
          provvedimento dopo il 30 giugno  2023,  si  fa  riferimento
          all'atto di impugnazione proposto per primo.».