((Art. 5-undecies
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, in materia di disciplina transitoria per le
videoregistrazioni.
1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «decorsi sei mesi».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 94 (Disposizioni transitorie in materia di
videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i),
si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo, e 9, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se
sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo
provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento
all'atto di impugnazione proposto per primo.».