((Art. 5-duodecies
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di
impugnazione.
1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonche' le disposizioni
di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni
avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa
riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 94 (Disposizioni transitorie in materia di
videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i),
si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo, e 9, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se
sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo
provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento
all'atto di impugnazione proposto per primo.».