((Art. 5-quaterdecies
Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi
all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici
1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle
federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia
sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici
e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali,
riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino
al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 15 (Federazioni sportive nazionali e discipline
sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali
e le discipline sportive associate svolgono l'attivita'
sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche
in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche
tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI.
Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e,
nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate in
relazione alla particolare attivita', anche singoli
tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate hanno natura di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato. Esse non
perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, alla
disciplina del codice civile e delle relative disposizioni
di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate sono approvati
annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono
sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del
CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti
della Federazione o Disciplina associata o nel caso di
mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del
CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e
associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi
provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di
indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno
sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni
quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal
Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e
discipline sportive associate e' concesso a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte
del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate restano rispettivamente
titolari dei beni immobili e mobili registrati loro
appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle
federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive
associate beni di sua proprieta'.»
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate). - 1. Le
federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate sono rette da norme statutarie e regolamentari
sulla base del principio di democrazia interna, del
principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte
di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con
l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu'
di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la
rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire
una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce,
con proprio provvedimento, i principi generali per
l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al
fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di
deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle
deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero
comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate non
adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il
CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi
provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli
statuti delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate possono prevedere un numero
di mandati inferiore al limite di cui al presente comma,
fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in
vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica
anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai
presidenti e ai membri degli organi direttivi delle
strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate.
3.
4.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
decennio alla federazione o disciplina sportiva
interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli
statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza
di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
associata nei confronti delle articolazioni associative
interne alla propria organizzazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 218 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 218 (Disposizioni processuali eccezionali per i
provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione
e alla conclusione delle competizioni e dei campionati,
professionistici e dilettantistici). - 1. In considerazione
dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della
emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni
sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle
vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo,
provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione
e alla conclusione delle competizioni e dei campionati,
professionistici e dilettantistici, ivi compresa la
definizione delle classifiche finali, per la stagione
sportiva 2019/2020, nonche' i conseguenti provvedimenti
relativi all'organizzazione, alla composizione e alle
modalita' di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e dilettantistici, per la
successiva stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei
regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni
sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di
giustizia sportiva per la trattazione delle controversie
aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo
i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la
competenza degli organi di giustizia sportiva e'
concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al
merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso
relativo a tali controversie, previamente notificato alle
altre parti, e' depositato presso il Collegio di garanzia
dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione
dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di
garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso,
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal
deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e
l'eventuale decisione sopravvenuta e' priva di effetti. La
decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di
giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui
provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non e' resa
nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della
decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine
relativo, ed e' di quindici giorni. Entro tale termine il
ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e depositato
presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i
limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il
rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dal decreto del
Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La
causa e' discussa nella prima udienza utile decorsi sette
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi
incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e
depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima
dell'apertura dell'udienza e, ove cio' si renda necessario,
la discussione della causa puo' essere rinviata per una
sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio e'
deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma
semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a
quello dell'udienza. La motivazione della sentenza puo'
consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni
contenute negli scritti delle parti che il giudice ha
inteso accogliere e fare proprie. Se la complessita' delle
questioni non consente la pubblicazione della sentenza
entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo
stesso termine e' pubblicato il dispositivo mediante
deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata entro
i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il
giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima
dell'udienza con decreto del presidente unicamente se
ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile
nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto
dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti
riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale
e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se
entro il giorno successivo a quello dell'udienza non e'
pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la
pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di
tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al
comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. L'appello al Consiglio di Stato e' proposto, a
pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data
e' stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in
ogni altro caso dalla data di pubblicazione della
motivazione. Al relativo giudizio si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1,
adottati tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui
ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.».